Sentenza Nº 13741 della Corte Suprema di Cassazione, 06-05-2020

Presiding JudgeDI TOMASSI MARIASTEFANIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13741PEN
Judgement Number13741
Date06 Maggio 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORKI OMAR nato in Siria il
01/01/1986
avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE ASSISE DI APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONE
PERELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
L'avvocato ALONZI FABIO, sostituto processuale in difesa di TORKI OMAR, si è
riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13741 Anno 2020
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 06/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/10/2017 la Corte di assise di Reggio Calabria
affermava la penale responsabilità di Omar Torki in ordine al delitto sub
A), ritenuta, in luogo della fattispecie contestata di cui all'art. 416, commi
1 e 6 cod. pen., l'ipotesi di cui all'art. 416, commi 2 e 6 cod. pen.; inoltre
in ordine al delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 12, comma 3 lett. a),
b),
c)
e
d),
commi 3
bis
e 3
ter
del d. Igs. n. 286 del 1998, sub B); alla
fattispecie di cui agli artt. 61 n. 3, 113 cod. pen. e 449 in relazione all'art.
428 cod. pen., sub C); e, infine, al reato di cui agli artt. 110 e 586 cod.
pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11
quinquies
cod. pen., sub
D); e lo condannava, ritenuti la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e
B) e il concorso formale tra i reati di cui ai capi B) e D), alla pena di anni
venticinque di reclusione ed euro 7.500.000,00 di multa.
Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di
Reggio Calabria, in parziale riforma della summenzionata pronuncia,
riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A), B) e C), ha
determinato la pena complessiva in anni ventitré di reclusione ed euro
7.500.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo
grado.
1.1. Il procedimento ha ad oggetto un episodio avvenuto il 27
maggio 2016, relativo al naufragio di un barcone sovraccarico di centinaia
di migranti, del cui equipaggio si riteneva che avesse fatto parte in
posizione di spicco l'imputato, con conseguente recupero in mare di
quarantacinque salme mentre decine erano i dispersi di cui non si
avevano più notizie. Da qui la ritenuta responsabilità penale di Torki per
favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina,
associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina,
naufragio colposo e morte di quarantacinque persone quale conseguenza
non voluta dei delitti dolosi di associazione per delinquere e di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
La Corte territoriale accoglie l'appello con esclusivo riferimento alla
richiesta del riconoscimento dell'istituto della continuazione anche con
riguardo al reato contestato al capo C) della rubrica, ritenendo infondati
tutti gli altri rilievi difensivi (il difetto della giurisdizione italiana, la
presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai migranti e,
infine, le varie questioni di merito).
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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