Sentenza Nº 13557 della Corte Suprema di Cassazione, 04-05-2020

Presiding JudgeRICCIARELLI MASSIMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13557PEN
Judgement Number13557
Date04 Maggio 2020
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Malatesta Fulvio nato a La Spezia il 12/05/1952
2.
Malatesta Simone nato a La Spezia il 02/05/1973
3.
Terenzoni Leandro nato a Fivizzano (MS) il 04/11/1950
4.
Buson Bernardo nato a Cona (VE) il 06/12/1952
avverso la sentenza del 19/10/2018 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udite le richieste del Procuratore Generale presso questa Corte Roberta Maria
Barberini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi l'avv. Roberto Magnavacca, difensore di Terenzoni Leandro e Buson
Bernardo, nonché l'avv. Riccardo Birga per Malatesta Fulvio e Malatesta Simone,
i quali si sono riportati ai motivi di ricorso.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13557 Anno 2020
Presidente: RICCIARELLI MASSIMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA
Data Udienza: 10/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 19/10/2018 in riforma
della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Massa in data 12/02/2016
appellata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, dichiarava
Malatesta Fulvio, Malatesta Simone, Terenzoni Leandro e Buson Bernardo
responsabili del reato loro ascritto, condannando rispettivamente Malatesta
Fulvio alla pena di anni uno di reclusione ed euro 210,00 di multa; Malatesta
Simone, Terenzoni Leandro e Buson Bernardo alla pena di mesi otto di reclusione
ed euro 140,00 di multa ciascuno, con la pena sospesa e la non menzione,
subordinata per Malatesta Fulvio alla prestazione di attività non retribuita a
favore della collettività per la durata di anni uno.
I predetti erano imputati del reato di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. perché
agendo in concorso tra di loro, avendo realizzato il "Consorzio di Imprese B.E.A.,
società consortile a r.l.", ciascuno in qualità di responsabile e/o titolare della
propria ditta, turbavano la gara ad inviti indetta dalla Giunta della Provincia di
Massa Carrara con delibera del 2012, inerente i lavori di completamento di
messa in sicurezza idraulica del fiume Magra nel Comune di Filattiera (MS),
accordandosi sulla percentuale di ribasso che ciascuna ditta doveva presentare
con la propria offerta al fine di condizionare l'esito dell'aggiudicazione
dell'appalto.
Il G.U.P. del Tribunale di Massa, con sentenza in data 12/02/2016 aveva
assolto Malatesta Fulvio, Malatesta Simone, Terenzoni Leandro e Buson Bernardo
dal reato loro ascritto con la formula
perché il fatto non sussiste
sul presupposto
(poi ritenuto fallace) dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 36 comma 5, d.
Igs. n. 163 del 2006 (codice degli appalti) ed in contrasto con i principi enunciati
dal giudice della legittimità in materia di turbata libertà degli incanti.
Avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Massa ha proposto
impugnazione il Procuratore della Repubblica, censurando l'indebita
sovrapposizione operata dal giudice tra il piano amministrativo e quello penale,
l'uno riguardante le modalità di partecipazione alla gara e di assegnazione del
contratto ai consorzi ed ai consorziati, il secondo diretto a sanzionare le condotte
dei singoli al fine di turbare il regolare svolgimento della procedura.
Il Pubblico Ministero ha rimarcato come nel caso di specie, la prova della
concordata condotta criminosa si evinca dal tenore delle conversazioni
intercettate dalle quali risulta provato anche il tentativo di influenzare ditte
invitate alla gara che non facevano parte del consorzio.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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