Sentenza Nº 13419 della Corte Suprema di Cassazione, 30-04-2020

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13419PEN
Date30 Aprile 2020
Judgement Number13419
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ANGELO SALVATORE nato a SALEMI (ITALIA) il 02/04/1949
GIULIANO CATERINA nato a PALERMO il 03/11/1947
ANGELO DIANA nato a ALCAMO il 13/09/1976
ANGELO ANDREA nato a ALCAMO il 07/05/1978
ANGELO DEBORA nato a SALEMI il 08/05/1988
avverso il decreto del 25/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità de$ ricorsd).
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13419 Anno 2020
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CAPPUCCIO DANIELE
Data Udienza: 12/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto depositato il 24 maggio 2019 la Corte di appello di Palermo
ha confermato quello con il quale, il 19 aprile 2017, il Tribunale di Trapani ha
applicato a Salvatore Angelo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la
durata di quattro anni e disposto la confisca di un compendio patrimoniale nella
disponibilità del proposto, sebbene intestato, per la quasi totalità, alla moglie
Caterina Giuliano ed ai figli Diana, Andrea e Debora.
2.
La Corte di appello, dato atto del contenuto della decisione di primo grado
e dei motivi di impugnazione, ha, in primo luogo, confermato l'attualità della
pericolosità sociale qualificata del proposto.
Ha, in proposito, rilevato che, in considerazione della condanna riportata da
Salvatore Angelo, con sentenza divenuta irrevocabile il 18 maggio 2016, per il
delitto di associazione mafiosa, ascrittogli quale membro della «famiglia» di
Salemi, nonché per i delitti di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. 13
maggio 1991, n. 152, e di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune
da sparo, la relazione intercorsa tra il proposto e l'associazione mafiosa Cosa
nostra ha raggiunto la massima consistenza dell'organica partecipazione, sì da
potersi ricondurre il caso in esame al novero di quelli per i quali la persistente
riproducibilità di tale forma di collaborazione con il sodalizio mafioso costituisce
un dato di probabile verificazione, sia pure senza presunzioni
sine die,
in ragione
dell'intrinseca attitudine della condotta di partecipazione, derivante dalla stabilità
del vincolo associativo, a proiettarsi fisiologicamente verso il futuro.
Ha dato, quindi, specificamente atto di quanto esposto nella motivazione
della citata sentenza di condanna in ordine ai rapporti tra Angelo ed importanti
dirigenti mafiosi delle province di Trapani e Palermo ed alle iniziative volte a
perpetuare la supremazia del sodalizio di appartenenza in preminenti settori
imprenditoriali, espressive del suo significativo livello di coinvolgimento nella vita
del sodalizio e della palesata disponibilità allo svolgimento di essenziali compiti
operativi, per lo più connessi alla sistematica imposizione del «pizzo» e funzionali
all'attuazione dell'originaria e sempre persistente strategia di finanziamento e di
accrescimento economico perseguita da Cosa Nostra.
Ha, dunque, ritenuto irrilevanti, rispetto alla formulazione di un ragionevole
giudizio di effettiva cessazione di pericolosità, sia il non breve lasso di tempo
decorso dalle ultime manifestazioni concrete di tale pericolosità giudizialmente
emerse, sia il periodo di restrizione carceraria.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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