Sentenza Nº 13393 della Corte Suprema di Cassazione, 30-04-2020

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13393PEN
Judgement Number13393
Date30 Aprile 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ORFEI ALEX nato a CORRIDONIA il 10/10/1985
avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
che ha concluso chiedendo_
é
il rigetto del ricorso:
uditi il
difensoré
L'avvocato GIOSTRA IGOR conclude chiedendo il rigetto o inammissibilità del ricorso e
deposita conclusione e nota spese.
L'avvocato STAIANO SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13393 Anno 2020
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TALERICO PALMA
Data Udienza: 28/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 16 novembre 2017 il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Vibo Valentia dichiarò Orfei Alex responsabile (in concorso con altre tre
persone, nei cui confronti si procede separatamente) del delitto di omicidio volontario ai
danni di De Bianchi Werner e della contravvenzione di cui all'articolo 4 della legge
numero 110 del 1975, ed esclusa l'aggravante della premeditazione e con la concessione
delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate nel
reato di cui all'articolo 575 cod. pen., nonché applicato l'aumento per la continuazione e
la riduzione per il rito abbreviato, lo condannò alla pena principale di 15 anni e 6 mesi di
reclusione e a quella accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ordinando
che a pena espiata l'imputato venisse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà
vigilata.
Il suddetto Giudice, inoltre, condannò l'Orfei al risarcimento dei danni materiali e
morali in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e a una
provvisionale pari ad euro 30.000,00 in favore di Pinheiro Alvarez Iolanda.
2.
La vicenda che aveva dato luogo al suddetto processo è stata ricostruita dal giudice
del primo grado, alla pagine da 2 a 10 della sua sentenza; tuttavia, per un migliore
intendimento della presente decisione, si ritiene necessario ricostruirla brevemente in
questa sede.
Il 12 agosto 2016, personale del Posto Fisso di Tropea veniva inviato presso il super
mercato CONAD, sito in Santa Domenica di Ricadi,perché era stata segnalata una rissa in
quel luogo.
Ivi giunti gli agenti constatavano che la lite era terminata e apprendevano che uno dei
partecipanti, Werner De Bianchi, era stato trasportato in gravi condizioni al locale Pronto
soccorso.
Recatisi in quel luogo gli agenti sentivano il De Bianchi, il quale dichiarava di essere
andato, intorno alle ore 17 e 30, a Santa Domenica di Ricadi per un chiarimento con Alex
ORFEI, il quale aveva inserito nella rete insulti nei confronti della di lui moglie; e
precisava che
"avuta la presenza di Orfei più quattro dipendenti del circo Orfei, dopo
alcuni chiarimenti veniva aggredito da tutti con bastoni ed altre armi",
aggiungendo che
"nell'occorso Orfei Alex lo aveva pugnalato nel fianco sinistro".
Il Bianchi era stato poi trasferito, in imminente pericolo di vita, nel nosocomio di Vibo
Valentia, dove decedeva alle ore 3.50 del 13 agosto 2016.
Sulla scorta delle indicazioni rese dalla vittima, gli operanti si erano recati presso il
tendone del circo Orfei ove procedevano all'arresto del suddetto Alex Orfei, cui poi veniva
applicata la misura cautelare della custodia in carcere, successivamente modificata negli
arresti domiciliari dal Tribunale del riesame.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT