Sentenza Nº 13382 della Corte Suprema di Cassazione, 01-07-2020
Presiding Judge | CHINDEMI DOMENICO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2020:13382CIV |
Date | 01 Luglio 2020 |
Judgement Number | 13382 |
Court | Quinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
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SENTENZA
sul ricorso 3951-2017 proposto da:
Agenim srl, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa
Severini 54, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli e
Massimo Ridolfi;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, da cui è
rappresentata e difesa;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4380/1/16 della CTR di Roma, depositata
il 6/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
9/01/2020 dal relatore DARIO CAVALLARI;
1
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13382 Anno 2020
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CAVALLARI DARIO
Data pubblicazione: 01/07/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Tommaso Basile, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Massimo Ridolfi per parte ricorrente, il quale ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato davanti alla CTP di Roma tre
avvisi di accertamento catastale con i quali l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio provinciale di Roma, Territorio, aveva rettificato la rendita
catastale di alcuni immobili di sua proprietà.
La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.
12483/05/15, ha respinto il ricorso.
La società ricorrente ha proposto appello.
La CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.
4380/1/2016, ha respinto il gravame.
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di sei motivi.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La sola Agenim srl ha depositato memorie.
1.
Con i primi tre motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente stante la stretta connessione, la società ricorrente
lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 7 della legge
n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 e 1, comma 335,
della legge n. 311 del 2004, 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 per avere
la CTR ritenuti motivati gli avvisi di accertamento nonostante non
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