Sentenza Nº 13092 della Corte Suprema di Cassazione, 28-04-2020

Presiding JudgeROSI ELISABETTA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13092PEN
Judgement Number13092
Date28 Aprile 2020
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cavalieri Gregorio, nato a Dalmine il 15/11/1951
avverso la sentenza del 11/03/2019 della Corte d'appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe
Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito per l'imputato gli avv. ti G. Scozzari e M. Zalin, che hanno concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'Il marzo 2019, la Corte d'appello di Brescia confermava
la sentenza del tribunale di Bergamo, appellata da Cavalieri Gregorio, che lo aveva
condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie
di legge, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10- bis d.lgs 10 marzo
2000, n. 74, quale sostituto di imposta, in relazione all'omesso versamento delle
1
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13092 Anno 2020
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: GAI EMANUELA
Data Udienza: 05/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ritenute certificate, per un ammontare pari ad C 1.599.061,54, in relazione al periodo
di imposta 2013.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, a
mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'erronea
applicazione dell'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione quanto
alla prova del presupposto del rilascio delle certificazioni ai sostituiti. In sintesi, il
ricorrente, premesso che la Corte d'appello aveva rinnovato l'istruttoria
dibattimentale in ragione dell'intervenuta sentenza delle S.U. n. 24782/2018,
Macerata, ed aveva disposto l'assunzione della testimonianza del funzionario
dell'Agenzia delle entrate, volta a conoscere quali accertamenti fossero stati compiuti
ai fini di prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti, censura la decisione che
avrebbe ritenuto provato il rilascio delle certificazioni sulla scorta dell'esame a
campione e in via indiretta, ossia mediante riscontro della corrispondenza tra le cifre
indicate nella dichiarazione dei redditi di alcuni dipendenti dell'impresa e quanto
indicato nelle certificazioni trasmesse in via telematica dal sostituto all'agenzia delle
entrate. La corte territoriale non avrebbe considerato che oggetto di verifica
avrebbero dovuto essere le certificazioni rilasciate ai sostituiti (e da loro sottoscritte)
e non quelle trasmesse all'agenzia dell'entrate, circostanza quest'ultima che non
proverebbe il rilascio della certificazione ai sostituiti, e ciò in quanto i singoli certificati
rilasciati ai sostituiti fiscali non devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate ed
essendo avvenuta la verifica su dati trasmessi dall'impresa all'anagrafe tributaria. Da
cui l'ulteriore vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al
superamento della soglia di punibilità derivante dalla verifica a campione (50
posizioni tenuto conto che l'impresa impiegava 600 dipendenti). Neppure potrebbe
essere ritenuto quale valido indizio, ai fini della prova del rilascio delle certificazioni,
la circostanza che nelle dichiarazioni dei redditi dei sostituiti sia contenuta
l'indicazione delle ritenute per un ammontare corrispondente a quello indicato nel
mod. 770, poiché queste ben possono essere calcolate sulla scorta della busta paga.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e)
cod.proc.pen., in relazione al travisamento della prova sull'esistenza in atti del
modello 770 e delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti.
La Corte avrebbe travisato le prove segnatamente avrebbe ritenuto esistente
in atti il modello 770, mentre la produzione del pubblico ministero aveva avuto ad
oggetto un prospetto elaborato dall'Agenzia delle entrate che informava il
contribuente degli errori contenuti nella dichiarazione mod. 770, trasmessa dalla
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT