Sentenza Nº 13013 della Corte Suprema di Cassazione, 27-04-2020

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13013PEN
Judgement Number13013
Date27 Aprile 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OSINTSEV OLEKSANDR (C.U.I. 01L2KIJ) nato il 07/06/1976
avverso la sentenza del 23/01/2019 della Corte di assise di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Stefano Del Corso, per le parti civili Maria Maltseva e Daria
Maltseva, che si è associato alla richiesta del Pubblico Ministero, depositando
conclusioni e nota spese;
udito l'Avv. Corrada Giammarinaro, per la parte civile Associazione "Unità
migranti in Italia", che si è associato alla richiesta del Pubblico Ministero;
udito l'Avv. Max Giordano Marescalchi, difensore dell'imputato, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13013 Anno 2020
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO
Data Udienza: 28/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa, con sentenza
emessa in data 27 ottobre 2017 a seguito di giudizio abbreviato di primo grado,
condannava Oleksandr Osintsev alla pena di anni dodici di reclusione, nonché al
risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituite Daria Maltseva, Maria
Maltseva e Associazione "Unione migranti in Italia", ritenendolo responsabile del
reato di cui agli artt. 584 e 61 n. 1 cod. pen. commesso in danno di Ivan
Tikhomirov, così riqualificato il fatto che gli era stato ascritto al capo a) ai sensi
degli artt. 575, 61 n. 1 e 574 n.4 cod. pen. Condannava, inoltre, l'imputato alla
pena di anni due di reclusione, ritenendolo responsabile dei reati contro la fede
pubblica - unificati per continuazione - ascrittigli ai capi c), d) ed e). Fatti aventi
a oggetto l'attribuzione a sé di una falsa identità. Il Giudice di primo grado
pronunziava, invece, declaratoria di non doversi procedere nei confronti di
Osintsev per mancanza di querela in ordine ai reati di cui agli artt. 581 e 582
cod. pen. commessi in pregiudizio di Luca Nelli, così riqualificato il fatto che gli
era stato ascritto al capo b) ai sensi dell'art. 572 cod. pen.
La Corte di assise di appello di Firenze, con sentenza in data 23 gennaio
2019, accoglieva gli appelli proposti dal Pubblico ministero e dalle parti civili
avverso la decisione di primo grado, dichiarando l'imputato responsabile sia del
reato di omicidio volontario cosi come gli era stato contestato al capo a), sia di
quello di cui all'art. 572 cod. pen. originariamente ascrittogli al capo b). Per
l'effetto rideterminava la pena complessiva in anni trenta di reclusione. L'appello
proposto dall'imputato veniva, invece, per intero rigettato.
2.
I Giudici di secondo grado, quanto all'imputazione del reato di omicidio,
rilevavano che risultava accertato, come già rappresentato nella sentenza di
primo grado, che nell'appartamento sito a Pisa in cui il 18 settembre 2016 si
verificò il fatto, fino ad ora di pranzo, erano presenti cinque persone: il padrone
di casa Luca Nelli (persona affetta da sindrome di Down); l'imputato che ivi
lavorava come badante di
Luca Nelli;
Ivan Tikhomirov, ospitato
nell'appartamento fin dalla notte precedente; Andrii Sabytskyi e Markovich
Oksana, altri due ospiti di Osintsev. Luca Nelli ancor prima che gli altri finissero
di pranzare si rinchiuse nella sua stanza. Oksana intorno alle 14:20 decise di
andar via dopo essersi resa conto che Osintsev si era molto innervosito perché
Tikhomirov "aveva bevuto troppo". Lo stato di ebbrezza in cui versava lo stesso
Osintsev lo rendeva aggressivo, mentre Tikhomirov appariva in una condizione di
evidente sonnolenza.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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