Sentenza Nº 12949 della Corte Suprema di Cassazione, 24-04-2020

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:12949PEN
Judgement Number12949
Date24 Aprile 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Torti Anna Maria, nata a Roma il 03/01/1936
2.
Panci Gianluca, nato a Roma il 15/091970
3.
Panci Emiliano, nato a Roma il 18/11/1970
avverso la sentenza del 03/07/2018 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con
rinvio per nuovo esame limitatamente alla durata delle pene accessorie e che i
ricorsi siano dichiarati inammissibili nel resto;
udito il difensore della parte civile Fallimento Geimeco s.r.I., avv. Daniele De
Bonis, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati e ha
depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputata Anna Maria Torti, avv. Alessandra Giovagnoli, in
sostituzione dell'avv. Marcello Melandri, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito il difensore dell'imputato Gianluca Panci, avv. Salvatore Sciullo, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12949 Anno 2020
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ROMANO MICHELE
Data Udienza: 05/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il difensore dell'imputato Emiliano Panci, avv. Alessandra Giovagnoli, che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del 23 giugno 2014 del Tribunale di Roma che ha affermato la penale
responsabilità di Anna Maria Torti, Gianluca Panci ed Emiliano Panci per concorso
nel delitto di causazione del fallimento della Geimeco - Gestioni Immobiliari e
Costruzioni s.r.I., dichiarato il 9 aprile 2008, con dolo e per effetto di operazioni
dolose e del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, reati unificati in un
unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo
comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, condannandoli, con le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla predetta aggravante, alla pena di giustizia, nonché alle
pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui
durata era fissata in dieci anni, ed al risarcimento in favore della curatela
fallimentare, costituitasi parte civile, del danno quantificato con la medesima
sentenza.
Nello specifico, ad Anna Maria Torti, quale amministratrice di diritto della
società fallita, e a Gianluca ed Emiliano Panci, quali amministratori di fatto, si
contesta di avere indebitato la società per complessivi euro 484.277,46 (importo
pari all'ammontare dei crediti insinuati al passivo fallimentare) e di avere ceduto
in data 6 maggio 2007 le quote della società al prestanome Giovanni Siragusa,
deceduto in data 19 dicembre 2008, il quale era divenuto amministratore della
società in data 29 marzo 2007, e di avere poi trasferito la sede legale ad Anzio,
omettendo il pagamento dei debiti; inoltre essi hanno occultato o comunque
sottratto le scritture contabili in modo da non consentire di conoscere la sorte
delle attività patrimoniali presenti nel prospetto contabile al 31 dicembre 2016
per un importo di euro 489.686,25, e quindi allo scopo di arrecare danno ai
creditori sociali.
2.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione Anna Maria Torti ed
Emiliano Panci, a mezzo dei loro rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento;
la Torti formula sette motivi di ricorso, mentre Emiliano Panci si affida a cinque
motivi.
2.1. Anna Maria Torti ed Emiliano Panci, con il primo motivo dei loro ricorsi,
lamentano la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942.
In particolare, deducono che è stato contestato loro di avere cagionato con
dolo il fallimento della società; il reato che era stato loro addebitato richiedeva il
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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