Sentenza Nº 12792 della Corte Suprema di Cassazione, 23-04-2020

Presiding JudgeDIOTALLEVI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2020:12792PEN
Date23 Aprile 2020
Judgement Number12792
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1)
BIANCHI GIUSEPPE n. a Casa! di Principe il 12/4/1978
2)
BIANCO AUGUSTO n. a Casal di Principe il 26/12/1963
3)
CANTIELLO SALVATORE n. a Casal di Principe il 18/1/1970
4)
CAMMISA ANNA n. a S. Cipriano d'Aversa il 30/1/1969
5)
D'AMBROSIO MASSIMILIANO n. a Casaluce il 12/6/1981
6)
D'AMBROSIO GENNARO n. ad Aversa il 21/5/1974
7)
D'ERRICO ANGELO n. a Frignano il 24/8/1953
8)
FRATTALUSO SALVATORE n. Aversa 1'8/11/1982
9)
LA MANNA JURI n. a Nettuno il 20/12/1979
10)
MENNILLO ANGELO n. ad Aversa il 29/1/1988
11)
PACIFICO ETTORE n. a Napoli il 7/7/1987
12)
PACIFICO DIONIGI n. a Casal di Principe il 7/10/1962
13)
PELLEGRINO VITTORIO n. ad Aversa 1'1/7/1990
14)
PICONE PASQUALE n. a Caserta 1'1/7/1980
1
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12792 Anno 2020
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
Data Udienza: 19/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
*
15)
PINTO MARIO n. a Napoli il 23/7/1986
16)
PRECE ANGELO n. ad Acerra il 17/6/1983
17)
VENOSA ANTONIO n. a S. Cipriano d'Aversa il 2/7/1979
18)
VENOSA GIULIANO n. a S. Cipriano d'Aversa il 16/1/1972
19)
VENOSA TERESA n. a S. Cipriano d'Aversa il 4/6/1973
20)
VENOSA MASSIMO n. a S. Cipriano d'Aversa il 30/1/1976
21)
VERRONE GIUSEPPE n. ad Aversa il 3/10/1984
avverso la sentenza resa in data 9/5/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita nell'udienza pubblica del 19/12/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Ettore Pedicini,che ha concluso per l'accoglimento
dell'ultimo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di D'Ambrosio Gennaro e Picone Pasquale e
per il rigetto dei ricorsi dei restanti imputati;
uditi i difensori, Avv.ti Alberto Martucci, Paolo Caterino anche in sostituzione del collega Angelo
Raucci;Generoso Grasso, anche quale sostituto degli Avv.ti Alessandro Diana e Nicola Basile;
Romolo Vignola; Elisabetta Carfora in sostituzione dell'Avv.Carlo De Stavola; Alfonso
Baldascino anche in sostituzione dell'Avv. Mirella Baldascino; Maria Antonella Leopizzi in
sostituzione dell'Avv. Simona Celebre, i quali hanno illustrato i motivi e ne hanno chiesto
l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Gip
del locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato con riguardo alle posizioni di Bianco Augusto,
Bianchi Giuseppe, Cantiello Salvatore, La Manna Juri, Pacifico Dionigi, Pacifico Ettore, Venosa
Antonio e Venosa Massimo mentre in relazione agli altri ricorrenti riformava parzialmente le
statuizioni del primo giudice limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale confermava l'esistenza di un'articolazione del clan camorristico dei Casalesi
indicata come "fazione Venosa ", alla cui direzione, tra l'agosto 2014, data della scarcerazione,
e maggio 2015, epoca del nuovo arresto, si poneva Venosa Raffaele, il quale dopo un decennio
di detenzione riallacciava le fila del gruppo, dando rinnovato impulso alle mai interrotte attività
criminali nel campo delle estorsioni e dell'illecita concorrenza al fine di rimpinguare le casse del
clan e garantire il sostentamento degli affiliati detenuti e liberi attraverso l'erogazione delle
"mesate", ovvero di somme destinate a retribuire la fedeltà all'associazione e la continuità
della messa a disposizione. A tal fine il Venosa estendeva il proprio controllo anche nel settore
del traffico di stupefacenti attraverso un'apposita consorteria che gestiva molteplici piazze di
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
r
_ t -
spaccio,rifornendole di droghe leggere ed amnesia, lucrando parte dei proventi dell'attività
ovvero imponendo la remunerata protezione del gruppo.
La pubblica accusa, sulla base delle propalazioni del capo cosca Venosa Raffaele, che nel
maggio del 2015 manifestava il proprio intento di collaborare, dell'intraneo La Manna .Juri
nonché in esito all'attività di intercettazione disposta e dei servizi di P.g. espletati contestava al
Venosa e agli imputati indicati al capo 1), molti dei quali all'epoca detenuti in quanto affiliati al
clan dei casalesi sotto la gestione di Schiavone Francesco, il delitto ex art. 416 bis cod.pen.; a
congiunti degli stessi e agli intermediari il delitto di ricettazione aggravato ai sensi dell'art. 7 L.
203/91 in relazione alla percezione di contributi economici mensili provenienti dalle illecite
attività del gruppo; allo stesso Venosa e ai sodali indicati al capo 20) l'associazione a fine di
spaccio di sostanze stupefacenti oltre plurimi reati fine. La prospettazione accusatoria, per
quanto qui rileva, veniva nella sostanza convalidata dai giudici di merito che riconoscevano
l'idoneità dei materiali investigativi acquisiti a fornire positivo riscontro agli illeciti ascritti in
rubrica a ciascuno degli imputati.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
l'Avv. Carlo De Stavola nell'interesse di BIANCO AUGUSTO
2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di
valutare le doglianze contenute nella memoria depositata in data 12/2/2018 senza sanare la
lacuna motivazionale della sentenza di primo grado. Infatti, segnala la difesa che con l'atto
d'appello aveva lamentato la mancata considerazione degli argomenti contenuti nella memoria
ex art. 121 cod.proc.pen. e, in particolare, la possibilità di ascrivere al Bianco la partecipazione
all'associazione camorristica contestata al capo 1) sulla base della percezione, su ordine del
reggente Venosa Raffaele, di uno stipendio mensile prelevato dalle casse del sodalizio. I giudici
d'appello hanno, infatti, omesso ogni confutazione della denunziata assenza di elementi
probatori idonei a sostenere la consapevolezza dell'imputato, all'epoca dei fatti detenuto, della
reggenza di Venosa Raffaele e della ricezione del danaro da parte della moglie.
Secondo la difesa l'omessa confutazione della memoria difensiva determina una nullità d'ordine
generale ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. in quanto impedisce
all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal
giudice in ordine al fatto di reato e, anche a voler aderire al diverso orientamento della
giurisprudenza di legittimità, le conseguenze della mancata considerazione refluiscono sulla
correttezza logico-giuridica della motivazione;
2.2 la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 416 bis cod.pen. in
quanto la sentenza impugnata non ha applicato i criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4, nella
valutazione degli elementi probatori acquisiti e rispetto al contenuto delle conversazioni
intercettate tra Venosa Maria e Verrone Giuseppe ha trascurato di valorizzare il tenore
3
34-)--
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT