Sentenza Nº 12317 della Corte Suprema di Cassazione, 09-05-2019

Presiding JudgeD'ASCOLA PASQUALE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:12317CIV
Date09 Maggio 2019
Judgement Number12317
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9764/2014 R.G. proposto da
DE GAUDIO Patrizia, DE GAUDIO Angelo (n. il 21 marzo 1942),
rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
dall'avv. Francesco Corina, con domicilio eletto in Roma, via di Villa
Grazioli 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani;
-ricorrenti -
contro
DE GAUDIO Angelo (n. il 20 marzo 1952), rappresentato e difeso,
in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'avv.
Francesco Paolo Gallo, con domicilio eletto in Roma, via Fulcieri
Paulucci de' Calboli 60, presso lo studio dell'avv. Cinzia Ammirati;
-controricorrenti-
DE GAUDIO Francesco;
-intimato-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 599
depositata il 6 maggio 2013.
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12317 Anno 2019
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 09/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6
novembre 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sergio Del Core che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Roberto Catalano, per delega, per i ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Castrovillari ha ordinato la divisione dei beni ereditari
di De Gaudio Pasquale Vincenzo, il quale era deceduto
ab intestato
il 9
agosto 1983, lasciando i figli nati dal primo patrimonio Patrizia e Angelo
De Gaudio, il coniuge Guaragna Giuseppina e i figli nati dal matrimonio
con questa Francesco e Angelo De Gaudio (n. il 1952).
La causa era stata proposta dai figli nati dal primo matrimonio
contro i coeredi e nel giudizio fu richiesto che i figli in secondo nozze
conferissero in collazione dei terreni in Castrovillari loro donati dal
de
cuius
con atto del 23 luglio 1990.
I medesimi attori iniziavano poi un'altra causa al fine di ottenere
l'accertamento che la vendita per notaio Marini del 23 settembre 1957,
con la quale il
de cuius
aveva venduto a Guaragna Giuseppina,
all'epoca ancora nubile, altro appezzamento di terreno in Castrovillari,
simulava una donazione soggetta a collazione.
Gli attori sostenevano che l'obbligo di collazione di quanto
simulatamente donato doveva essere esteso ai figli della Guaragna, ai
quali la donataria aveva a sua volta donato il bene.
La corte d'appello rilevava, quanto alla donazione fatta ai figli in
seconde nozze, che essa era stata fatta con dispensa da collazione, per
cui la liberalità non doveva costituire oggetto di conferimento.
Quanto alla vendita intercorsa fra il
de cuius
e il futuro coniuge
Guaragna Giuseppina nel 1957, la corte rilevava che gli attori non
avevano dedotto in giudizio la lesione della loro quota di legittima, né
avevano proposto l'azione di riduzione. Conseguentemente essi non
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