Sentenza Nº 12292 della Corte Suprema di Cassazione, 16-04-2020

Presiding JudgeTARDIO ANGELA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:12292PEN
Judgement Number12292
Date16 Aprile 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MARTINO DAVIDE nato a BOLOGNA il 29/03/1965
avverso la sentenza del 27/06/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, che conclude chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore di LIVIO FOCARDI (P.C), avvocato PIERLUIGI LUCATTONI del
foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato PIETRO FIORA-
VANTI del foro di FIRENZE, come da nomina depositata all'odierna udienza, che
si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.
L'avvocato BRUNO POGGIO del foro di REGGIO CALABRIA, in qualità di sostituto
processuale dell'avvocato LUCA CIANFERONI del foro di ROMA come da nomina
depositata all'odierna udienza, in difesa di ANNA PISCIOTTA, si riporta alle
conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.
L'avvocata PAMELA BONAIUTI del foro di PRATO, in difesa di DI MARTINO
DAVIDE, conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12292 Anno 2020
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: LIUNI TERESA
Data Udienza: 11/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 giugno 2018 la Corte di assise di appello di Firenze
ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2016 della Corte di assise di primo grado,
che aveva condannato Davide Di Martino, ritenuta la contestata recidiva specifica
e reiterata, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il periodo di otto
mesi per le seguenti imputazioni: A) omicidio della convivente Irene Focardi,
commesso a Firenze, in data imprecisata prossima al 3 febbraio 2015; per tale
imputazione la Corte di assise di Firenze ha ritenuto sussistente, in quanto
contestata in fatto, l'aggravante ex art. 576 n. 5 cod. pen., trattandosi di omicidio
commesso in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.;
B) occultamento del cadavere della Focardi, aggravato ex art. 61 n. 2 cod. pen.,
commesso in Firenze, in data compresa tra il 3 febbraio ed il 29 marzo 2015
(giorno del ritrovamento del corpo); C) maltrattamenti (art. 572, terzo comma,
cod. pen.), da cui è derivata la morte della vittima (l'aggravante speciale
contestata è stata ritenuta assorbita nell'imputazione ex art. 575 cod. pen.),
commessi dal settembre 2014 a data prossima al 3 febbraio 2015; D) lesioni
personali aggravate in danno della Focardi (episodio del 7 settembre 2014); E)
lesioni personali in danno della stessa (episodio del 12 novembre 2014); F)
ulteriori lesioni personali (episodio del 14 dicembre 2014). Le ultime tre
imputazioni sono state ritenute aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen., in
quanto finalizzate alla commissione del delitto di maltrattamenti contestato sub
C).
1.1. La vicenda, da ricondurre nel paradigma del
femminicidio
attese le sue
connotazioni peculiari, si è sviluppata secondo una progressione di violenza
esercitata dall'imputato nei confronti di Irene Focardi, a lui legata da una relazione
sentimentale, dipanandosi in vari episodi di maltrattamenti e lesioni aggravate
(che già si ponevano in collegamento con una precedente condanna definitiva per
i medesimi reati, per i quali, commessi nel periodo dal 25 settembre 2013 al 6
marzo 2014, il Di Martino era in stato di custodia cautelare domiciliare).
Gli episodi di lesioni, contestati con le ultime tre imputazioni, erano
accomunati dalle modalità violente, consistendo in aggressioni a schiaffi e pugni,
e nel primo caso anche con un colpo di bottiglia alla testa, che avevano cagionato
alla donna, rispettivamente, un trauma cranico e ferita lacero contusa in sede
parietale sinistra, un politrauma e, infine, la frattura delle ossa nasali a branca
ascendente della mandibola, ogni volta con prognosi di 30 giorni. La contestazione
di maltrattamenti era sostanziata da ulteriori episodi di percosse per motivi di
gelosia, con l'aggravante che da ciò era derivata la morte della vittima.
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