Sentenza Nº 12193 della Corte Suprema di Cassazione, 08-05-2019

Presiding JudgeMAMMONE GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:12193CIV
Date08 Maggio 2019
Judgement Number12193
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
disposto d'ufficio
richiesta di parte
,--
cto dalla legge
sul ricorso iscritto al n. 10101/2017 R.G. proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPEL-
LO DI TRENTO;
- ricorrente -
e
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e SINDACO DI
TRENTO, in qualità di ufficiale di governo, rappresentati e difesi dall'Avvoca-
tura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
Civile Sent. Sez. U Num. 12193 Anno 2019
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 08/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- ricorrenti e intimati -
contro
M.D.
e
R.R.
proprio e nella qualità di geni-
tori esercenti la responsabilità nei confronti dei minori
M.C.
fle
M.A.
rappresentati e difesi dagli Avv. Giulia Perin e
Alexander Schuster, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Ro-
ma, via Piemonte, n. 117;
- controricorrenti
-
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trento depositata il 23 febbraio
2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2018 dal
Consigliere Guido Mercolino;
uditi l'Avv. Alexander Schuster e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Federico SORRENTINO, che ha concluso in via principale per la dichiarazione
della legittimazione a ricorrere del Procuratore generale, del Ministero dello
interno e del Sindaco, con raccoglimento del quarto motivo del ricorso inci-
dentale, e per la dichiarazione d'inammissibilità del secondo motivo del ri-
corso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del
secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, e l'accoglimento per
quanto di ragione del ricorso principale e del quinto motivo del ricorso inci-
dentale; in subordine, per l'ipotesi d'inammissibilità di entrambi i ricorsi, ha
chiesto l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 cod. proc.
FATTI DI CAUSA
1.
L.M.
e
I
R.R.
l,
in proprio e nella qualità di geni-
tori esercenti la responsabilità nei confronti dei minori
C.A.
M.
proposero ricorso alla Corte d'appello di Trento, per sentir rico-
noscere, ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, l'efficacia
nell'ordinamento interno del provvedimento emesso il 12 gennaio 2011 dal-
la Superior Court of Justice dell'Ontario (Canada), con cui era stato accerta-
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
to il rapporto di genitorialità tra il
la
ed i minori, e per sentirne ordinare la
trascrizione negli atti di nascita di questi ultimi da parte dell'ufficiale di stato
civile del Comune di Trento.
Premesso di aver contratto matrimonio il 2 dicembre 2008 in Canada, i
ricorrenti esposero che i minori, nati in quel Paese il 23 aprile 2010, erano
stati generati mediante procreazione medicalmente assistita, a seguito del
reperimento di una donatrice di ovociti e di un'altra donna disposta a soste-
nere la gravidanza; riferirono che, dopo un primo provvedimento giudiziale,
regolarmente trascritto in Italia, con cui il Giudice canadese aveva ricono-
sciuto che la gestante non era genitrice dei minori e che l'unico genitore era
il
I
M.
I, l'ufficiale di stato civile, con atto del 31 maggio 2016, aveva ri-
fiutato di trascrivere quello oggetto della domanda, con cui era stata ricono-
sciuta la cogenitorialità del 121 e disposto l'emendamento degli atti di na-
scita; precisato inoltre che la loro unione era produttiva di effetti nell'ordi-
namento italiano ai sensi dell'art. 1, comma 28, lett.
b),
della legge 20
maggio 2016, n. 76 e che i minori erano cittadini sia italiani che canadesi,
aggiunsero di aver assunto entrambi il ruolo di padre fin dalla nascita dei
bambini e di essere stati riconosciuti come tali non solo dai figli, ma anche
nella cerchia degli amici, familiari e colleghi.
Si costituì il Procuratore generale della Repubblica, ed eccepì l'incompe-
tenza della Corte, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda, per contrarietà all'ordine
pubblico del provvedimento adottato dal Giudice canadese.
Nel giudizio, spiegò intervento il Ministero dell'interno, a difesa del
provvedimento emesso dal Sindaco di Trento in qualità di ufficiale di gover-
no, affermando anch'esso che, in assenza di una relazione biologica tra il
ed i minori, il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento emesso
dal Giudice canadese si poneva in contrasto con l'ordine pubblico.
1.1. Con ordinanza del 23 febbraio 2017, la Corte d'appello di Trento ha
accolto la domanda.
Premesso che il procedimento ha ad oggetto esclusivamente il ricono-
scimento dell'efficacia del provvedimento emesso dal Giudice straniero, ri-
spetto al quale la richiesta di trascrizione non costituisce un'autonoma do-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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