Sentenza Nº 11945 della Corte Suprema di Cassazione, 10-04-2020

Presiding JudgePALLA STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11945PEN
Date10 Aprile 2020
Judgement Number11945
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI MASSIMILIANO nato a SAN DONA DI PIAVE il 29/01/1966
avverso l'ordinanza del 21/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di VICENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Antonietta PICARDI, che ha
chiesto il rigetto del ricorso
udito il difensore avv. Vittorio MANES, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con provvedimento deliberato in data 21 marzo 2019, il Tribunale di
Vicenza, per quanto qui rileva, ha rigettato la richiesta di riesame proposta
nell'interesse di Massimiliano Pellegrini avverso le ordinanze dispositive di
sequestro conservativo emesse dal Giudice dell'Udienza Preliminare in data 27
febbraio 2018 (su istanza delle parti civili Giovanni Angelo Valmorbida, Elvira
Rosa, Denis Valmorbida, Giulia Vitella) e in data 7 maggio 2018 (su istanza delle
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L---
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11945 Anno 2020
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
Data Udienza: 15/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
parti civili Andrea Adriani, Luca Adriani, Mariangela Adriani, Lidia Zocche, e Mirko
Carretta).
I sequestri conservativi erano stati disposti nell'ambito del processo a carico del
Pellegrini e di altri soggetti imputati di aggiotaggio, falso in prospetto ed ostacolo
alla vigilanza della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, in relazione
all'operato della Banca Popolare di Vicenza negli anni 2012/2015.
1.1. Con riferimento al
fumus boni iuris
il Tribunale del Riesame ha rilevato
che nel frattempo era stato emesso - in data 20 ottobre 2018 -il decreto che
dispone il giudizio anche nei confronti del Pellegrino.
In ragione di ciò il Tribunale ha ritenuto che, essendo già stata espressa con il
suddetto decreto una valutazione sulla fondatezza delle specifiche imputazioni
nell'ottica della sostenibilità dell'accusa in giudizio, non vi fosse più alcuna
indicazione perché in sede di impugnazione delle misure cautelari reali ci si
pronunziasse sul requisito del
fumus boni iuris.
1.2.
Replicando alle censure difensive finalizzate ad escludere la sussistenza
del
periculum in mora,
il Tribunale ha rilevato che nei provvedimenti di sequestro
si è correttamente ritenuto che, ai fini dell'applicazione della misura ablatoria in
parola, è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le
garanzie dei crediti (dunque, l'attuale incapienza del patrimonio del Pellegrini per
l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc.
pen.), non essendo altresì necessario il simultaneo pericolo di dispersione dello
stesso patrimonio, conseguente alla tipologia dei cespiti che lo compongono o al
comportamento negligente, avventato o fraudolento tenuto dal debitore
successivamente al reato.
Il Tribunale ha quindi ritenuto manifestamente infondata la questione di
illegittimità costituzionale proposta dalla difesa in relazione all'art. 316 cod. proc.
pen., come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte,
secondo la quale per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia
il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il
patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle
obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo
invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del
debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118).
1.3.
Con riferimento alla quantificazione del danno a garanzia del cui
risarcimento è stato disposto il sequestro conservativo, il Tribunale ha ritenuto
immune da censure la determinazione effettuata nel provvedimento impugnato
sulla base delle richieste formulate dalle parti civili, ossia nel prezzo di 62,50
euro per azione posseduta o nel diverso prezzo al quale le azioni erano state
acquistate. Ha quindi precisato che il Giudice dell'udienza preliminare, in virtù
di
criteri oggettivi e coerenti, ha stimato il danno per ciascuna parte civile, tenendo
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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