Sentenza Nº 11936 della Corte Suprema di Cassazione, 10-04-2020

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11936PEN
Date10 Aprile 2020
Judgement Number11936
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
De Lisa Biagio, nato a Pietrastornina il 17/07/1949
2.
Schiano Angelo, nato a Bacoli il 05/08/1952
avverso la sentenza del 11/07/2017 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga
Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata
limitatamente alla durata delle pene accessorie e che i ricorsi siano dichiarati
inammissibili nel resto;
udito il difensore della parte civile Sandro Balducci, avv. Stefano Giorgio, che ha
concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota
spese;
udito il difensore del ricorrente De Lisa, avv. Antonio Marino, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente Schiano, avv. Filippo Dinacci, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 11936 Anno 2020
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ROMANO MICHELE
Data Udienza: 05/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del 25 maggio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale
responsabilità di Angelo Schiano e Biagio De Lisa per concorso nel delitto di
bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da Gianfranco Lande quale socio
illimitatamente responsabile di una società di fatto.
2.
Il delitto è collegato ad altra più complessa vicenda criminale relativa alla
creazione di una associazione finalizzata alla commissione di più delitti di
esercizio abusivo dell'attività finanziaria e di truffa, della quale facevano parte
Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci de Villanova, Raffaella Raspi e Roberto
Torregiani.
In particolare, è emerso che sussisteva, tra questi soggetti, una società
irregolare funzionale alla direzione dell'attività di raccolta e gestione del
risparmio solo formalmente imputata a tre società, tutte identificate con
l'acronimo E.I.M., iscritte nel Regno Unito, in Inghilterra ed in Irlanda.
Questa società irregolare è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con
sentenza del 8 novembre 2011, confermata dalla Corte di appello di Roma del 10
settembre 2012. Conseguentemente sono stati dichiarati i fallimenti dei singoli
soci in proprio.
Al De Lisa ed allo Schiano si contesta di avere concorso, unitamente ad altri
soggetti, con Gianfranco Lande, dichiarato fallito quale socio illimitatamente
responsabile della predetta società irregolare, nella distrazione del
leasehold
di
un appartamento londinese di cui era titolare personalmente Gianfranco Lande.
Tale diritto è stato ceduto alla società di diritto inglese Giavellotto Limited,
totalmente partecipata dalla Bon Retir s.r.l. controllata direttamente o
indirettamente, per una quota del 91,69%, dalla famiglia Schiano, a fronte della
dazione in pagamento di titoli provenienti dal portafoglio dei coniugi Schiano in
E.G.P. s.a. per un valore formalmente pari a euro 1.521,406,99, ma che in realtà
erano divenuti privi di valore a causa dell'insolvenza delle società controllate dal
Lande. I titoli sono stati trasferiti alla Bon Retir s.r.l. dai coniugi Schiano che
sono divenuti titolari di un credito verso la Bon Retir s.r.l..
In particolare, in data 3 novembre 2010 l'assemblea dei soci della Bon Retir
s.r.l. ha deliberato di acquisire il
leasehold
dell'appartamento londinese e i titoli
suddetti. Con due contratti i coniugi Schiano hanno venduto alla Bon Retir i titoli
ordinando in data 5 novembre 2010 alla E.G.P. s.a. di trasferire i titoli dai loro
portafogli alla Bon Retir s.r.I.. In data 6 dicembre 2010 è stato stipulato il
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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