Sentenza Nº 11866 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2020

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11866CIV
Judgement Number11866
Date18 Giugno 2020
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 28997-2018 per regolamento di competenza proposto d'ufficio dal:
TRIBUNALE DI BARI, con ordinanza emessa il 13/09/2018 (r.g. n. 9052/2010)
nella causa tra:
EQUITALIA ETR S.P.A.;
- ricorrente non costituitasi in questa fase -
contro
DE TULLIO GIUSEPPE;
Ric. 2018 n. 28997 sez SU — ud. 11-02-2020
Civile Sent. Sez. U Num. 11866 Anno 2020
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CARRATO ALDO
Data pubblicazione: 18/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- resistente non costituitosi in questa fase -
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/2/2020 dal
Consigliere ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.
Con sentenza n. 212 del 20 maggio 2008 il Giudice di Pace di Molfetta
accoglieva l'opposizione
ex
artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 proposta
da Giuseppe De Tullio e, per l'effetto, revocava una cartella esattoriale, allo
stesso notificata, relativa al pagamento di sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada.
L'opponente aveva dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dei verbali di
accertamento presupposti dell'infrazione né di una successiva ordinanza-
ingiunzione.
Proposto appello da parte dell'Equitalia E.T.R. s.p.a., il Tribunale di Trani -
sezione distaccata di Molfetta, dichiarava, in via pregiudiziale, con sentenza del
27 aprile 2010, la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari ai sensi
dell'art. 6 del R.D. 1033 del 1931, quale giudice del luogo ove aveva sede
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, essendo parte del giudizio anche l'Ufficio
territoriale del Governo di Bari.
Nel giudizio tempestivamente riassunto dall'Equitalia E.T.R. s.p.a.., Giuseppe
De Tullio contestava l'applicabilità del foro erariale, rinunciando
successivamente all'eccezione di incompetenza con memoria del 7 maggio
2018.
All'esito, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello, con ordinanza del
13 settembre 2018, emessa in fase di decisione (ovvero successivamente alla
trattazione della causa e allo svolgimento dell'udienza di precisazione delle
conclusioni), rimetteva la causa sul ruolo e, applicato l'art. 47, comma 4,
c.p.c., richiedeva d'ufficio a questa Corte regolamento di competenza affinché
fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Trani, in funzione di giudice di
secondo grado, ritenendo che in ipotesi di giudizio di appello avverso sentenza
del Giudice di pace adottata con riferimento all'opposizione formulata ai sensi
Ric. 2018 n. 28997 sez SU — ud. 11-02-2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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