Sentenza Nº 11813 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2020

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11813CIV
Judgement Number11813
Date18 Giugno 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23209/2014 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Autogas Nord Spa,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
Lovisolo e Claudio Berliri, con domicilio eletto presso quest'ultimo in
Roma via A. Farnese n. 7, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 360/31/14, depositata il 21 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2019
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Stefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. dello Stato Roberto Palasciano per l'Agenzia delle dogane
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11813 Anno 2020
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 18/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. Alessandro Cogliati Dezza per la contribuente che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Autogas Nord Spa chiedeva, in data 8 aprile 2009, il rimborso
della maggior accisa versata risultante dall'ultima dichiarazione di
consumo per l'anno 2008, deducendo l'intervenuta cessazione
dell'attività d'impresa.
L'Agenzia delle dogane accordava il richiesto rimborso per il solo
credito maturato nel 2008, mentre rigettava l'istanza quanto ai
crediti per le annualità precedenti - il 2006 e il 2007 - riportati nel
2008, per l'intervenuta decorrenza del termine di decadenza.
L'impugnazione del diniego, rigettata dalla CTP di Cuneo, era
accolta dalla CTR, che, nei limiti del
quantum
originariamente
richiesto, riteneva la fondatezza del diritto al rimborso.
L'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con tre
motivi; resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell'ad 112 c.p.c. per non essersi la
CTR pronunciata sull'eccezione di giudicato interno.
L'Ufficio rileva, in particolare, che la CTP aveva rigettato il ricorso
in base ad una duplice
ratio:
da un lato perché aveva un oggetto
diverso da quello dell'istanza di rimborso, che non comprendeva
l'anno 2006; dall'altro perché l'istanza per il 2006 era preclusa per
intervenuta decadenza.
Solo quest'ultimo punto sarebbe stato impugnato dalla
contribuente, sicché il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato
inammissibile.
1.1. Il motivo, pur ammissibile perché ritualmente dedotto ai
sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. quale vizio di omessa pronunzia e non
inosservante del principio di autosufficienza (attesa la riproduzione,
2
tf-Th
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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