Sentenza Nº 11803 della Corte Suprema di Cassazione, 09-04-2020

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11803PEN
Date09 Aprile 2020
Judgement Number11803
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ramondo Gerardo, nato a Torre del Greco il 21/12/1999
avverso l'ordinanza del 29/04/2019 del Tribunale della Libertà di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano
Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito per il ricorrente l'Avvocato Gennaro De Falco, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 11803 Anno 2020
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 27/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza deliberata il 29 aprile 2019, il Tribunale del riesame di
Napoli ha sostituito con la misura degli arresti domiciliari con "braccialetto
elettronico" la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Gerardo
Ramondo dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata
in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione ad un'associazione per
delinquere finalizzata al reato di corruzione elettorale
ex
art. 86 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570.
2.
Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli Gerardo
Ramondo, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione,
articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata: premesso che
in data 23 aprile 2019 Ramondo, detenuto nel carcere di Napoli Secondigliano,
aveva presentato richiesta di partecipazione all'udienza camerale dinanzi al
Tribunale del riesame, fissata per il 29 aprile 2019 e che la richiesta era stata
rigettata in quanto non proposta contestualmente all'istanza di riesame, si
sostiene che l'art. 309, comma 6, cod. proc. pen. prevede che l'imputato può, e
non deve, chiedere di comparire personalmente con l'istanza di riesame, sicché
la richiesta doveva ritenersi tempestiva, anche alla luce di un recente
orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 309, commi 6 e
8-bis,
cod. proc. pen. se
interpretati nel senso contrario a quello sostenuto con il primo motivo.
Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,
sostenendo, in un quadro di diffusi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità in
materia, che non siano emersi il ruolo e il contributo dell'indagato nel sodalizio,
né la sua consapevolezza della partecipazione ad un'associazione; il ricorrente,
inoltre, richiama alcuni passaggi di intercettazioni telefoniche di conversazioni tra
lo stesso Ramondo ed un coindagato (Sallustio), che dimostrerebbero l'estraneità
del primo all'associazione di Abilitato e Magliacano, essendo egli mosso da fini
esclusivamente personali.
3.
Con memoria depositata il 6 settembre 2019, il Sostituto Procuratore
Generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, condividendo l'orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel procedimento di riesame
avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto
sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda
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