Sentenza Nº 11802 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2020

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11802CIV
Judgement Number11802
Date18 Giugno 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 774-2015 proposto da:
IOLLO FRANCESCO, IOLLO OLGA, elettivamente domiciliati in
ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato
GIUSEPPE APRILE, rappresentati e difesi dall'avvocato
PROSPERO PIZZOLLA giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ROCCO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato LUCIO
IANNOTTA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a
margine del controricorso;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11802 Anno 2020
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 18/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 3507/2014 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 31/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CARMELO SGROI che ha concluso, in conformità della
requisitoria scritta per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Stefano Margiotta per delega dell'Avvocato per
i ricorrenti e l'Avvocato Marrocco Laura per delega
dell'Avvocato Iannotta per il controricorrente;
FATTI DI CAUSA
Rocco Vincenzo, premettendo di essere proprietario di un
immobile sito in Napoli alla via Ugo Ricci n. 20, facente parte
del fabbricato 3/F del Parco Ottieri, conveniva in giudizio il
relativo condominio, deducendo che l'immobile, ubicato al
piano rialzato ed acquistato con atto per notar Scarnecchia del
20/12/2004, era interessato da infiltrazioni di acqua
provenienti dai muri perimetrali del fabbricato e dai pozzetti di
raccolta delle acque luride e meteoriche, risultati lesionati e da
lungo tempo non riparati.
Aggiungeva che aveva in precedenza instaurato un ATP che
aveva confermato la riconducibilità dei danni alla condotta
omissiva del condominio e concludeva per l'accoglimento della
domanda risarcitoria, relativa sia alla necessità di assicurare il
ripristino del bene sia alla mancata fruizione dei frutti che
avrebbe potuto ritrarre ove avesse potuto fare uso del bene.
Si costituiva il condominio che adduceva che la
responsabilità dell'accaduto non poteva essergli ascritta, in
quanto l'umidità che aveva danneggiato il bene dell'attore
derivava dal vespaio sottostante i pavimenti, e quindi era
rappresentata da una causa estranea al condominio.
Ric. 2015 n. 00774
sez.
52 - ud. 12-09-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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