Sentenza Nº 11776 della Corte Suprema di Cassazione, 06-05-2019

Presiding JudgeORILIA LORENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11776CIV
Judgement Number11776
Date06 Maggio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2016:
3721
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11776 Anno 2019
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 06/05/2019
SENTENZA
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rigetto
del
ricorso;
FATTI
DI
CAUSA
Il
Tribunale di Milano rigettò
la
domanda con
la
quale
la
s.a.s. Reglan
Immobili
di Alberto Gabbato &
C.
aveva chiesto
condannarsi
la
società Natixis
sa
al
pagamento della somma di
65.100,00,
quale compenso per l'opera di mediazione prestata
in
favore della convenuta, resasi locataria di
un
immobile
di
proprietà della società Deka
Immobilien
Investment
Gmbh,
la
quale, a sua volta, aveva affidato mandato di mediazione alla
società Cushman Wakefield.
La
Corte d'appello di Milano, con
la
sentenza di cui
in
rubrica, accolta l'impugnazione della Reglan, condannò
la
Natixis
al
pagamento del chiesto compenso e
al
rimborso delle spese dei
due gradi in favore della Reglan e della terza chiamata Cushman
Wakefield.
L'opposto opinare dei due Giudici del
merito
consiglia, sia
pure
in
estrema sintesi, di riprendere
la
vicenda
fattuale,
per
quel che qui può assumere rilievo, siccome riportata dalla
sentenza gravata.
L'istruttoria
aveva consentito di appurare che Philippe
Arany, legale rappresentante della Natixis aveva comunicato a
Lodi Rizzini, con
il
quale
la
società rappresentata
intratteneva
rapporti
d'affari,
la
necessità di reperire un locale
da
adibire a
sede della Natixis, che all'epoca agiva quale soggetto bancario.
Tramite
l'interpellato
era stata compulsata
la
Reglan,
in
persona
del socio Gabbato. Quest'ultimo aveva, a sua volta, interpellato,
nella persona dell'associato Corrado Ferretti,
la
Cushman, che gli
aveva consegnato una brochure illustrativa delle caratteristiche
dell'immobile della Deka.
Il
Gabbato aveva, indi, dato
la
brochure, recante
il
logo della Cushman,
al
Rizzini (la sentenza
afferma non essere certo che allo stampato fosse stato allegato
biglietto da visita della Reglan) e
quest'ultimo
lo aveva fatto
avere aii'Arany. All'incontro fissato per verificare
la
possibilità di
concludere
il
contratto
di locazione (il Gabbato aveva telefonato
3
al
Ferretti
al
fine),
al
quale avevano partecipato i rappresentanti
delle parti e
il
Ferretti, era stato pr·esente anche
il
Gabbato,
mantenendo
<
comportamento
inizialmente
inattivo>>;
dovendosi,
inoltre,
soggiungere che
121
Cushman era intervenuta
nell'esclusivo interesse della Deka, nel
mentre
<
presenza del
Gabbato era in favore
di
Natixis>
>.
Avverso
la
decisione d'appello
la
Natixis ricorre sulla base
di cinque
motivi.
Resistono con distinti controricorsi
la
Reglan e
la
Cushman.
La
Cushman e
la
Natixis hanno depositato memorie
illustrative.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
l.
Con
il
primo
motivo
viene dedotta violazione e falsa
applicazione dell'art. 2697, cod. civ.,
in
relaziona all'art. 360, nn.
3 e 4, cod. proc. civ.
Questi, in sintesi gli assunti
impugnatori:
-
il
Giudice dell'appello, affermando che
la
ricorrente
<
necessariamente rendersi conto che Gabbato stava
interessandosi del suo problema, che interveniva nella veste
di
mediatore
immobiliare
e che
quindi
si imponesse un
immediato
chiarimento
sul
valore della sua
prestazione>>
aveva
invertito
l'onere della
prova;
-come precisato
reiteratamente
dalla Cassazione non
basta
la
sola oggettiva messa
in
relazione tra
le
parti contraenti,
occorrendo, altresì che
l'attività
del mediatore sia riconoscibile,
sicché
la
parte venga posta in grado di valutare l'opportunità o
meno di avvalersi dell'opera del medesimo,
il
quale,
in
difetto,
non può
pretendere
di porre a carico della parte, che ne ignori
il
ruolo,
la
provvigione, non potendosi premiare
la
cd. "mediazione
occulta o a sorpresa";
-da ciò consegue che avrebbe dovuto essere
il
Gabbato a
dare
la
prova del ruolo di mediatore svolto per conto della Natixis
ed, invece, aveva
mantenuto
condotta inattiva.
4
2.
Con
il
secondo
motivo
il
ricorso denunzia violazione e
falsa applicazione degli
artt.
1754 e 1755, cod. civ., in relazione
all'art. 360, cod. proc. civ.
Questi,
in
sintesi, gli assunti
impugnatori:
-
in
correlazione con
il
precedente
motivo,
sulla base della
vicenda accaduta,
giammai
si
sarebbe
potuto
affermare
la
sussistenza del
vantato
titolo;
-era evidente l'errore di sussunzione,
<
proprio
i
fatti
accertati
in concreto dallo stesso Giudice erano
nel
senso
che non è
stato
segnalato l'affare e non è
stato
procurato
l'incontro
direttamente
dal
Gabbato>>;
-di conseguenza,
l'attività
posta in essere dal preteso
mediatore
difettava
di
<
e
completezza>>;
3.
Con
il
terzo
motivo
la
società ricorrente lamenta omesso
esame di un
fatto
controverso e decisivo, nonché omessa
motivazione
(art.
132, cod. proc. civ.),
in
relazione con l'art.
360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.
Questi, in sintesi, glia assunti
impugnatori:
-
il
punto
del ruolo svolto dal preteso
mediatore
non era
stato
effettivamente
esaminato e
la
motivazione spesa doveva
ritenersi apparente, stante che
la
sentenza giungeva all'epilogo
avversato con
il
ricorso, nonostante avesse accertato non essere
rimasto
provato
che l'iniziativa fosse stata presa dal Gabbato e
che
quest'ultimo
non
si
era presentato quale
mediatore
della
locataria.
4. I primi
tre
motivi,
tra loro asmatici, sono infondati per
una convergente pluralità di ragioni.
4.1.
La
ricorrente prende
le
mosse dai principi
affermati
in
materia da questa Corte, giungendo,
tuttavia,
a conclusioni non
giustificate dalla vicenda processuale.
Costituisce approdo
fermo
l'affermazione secondo
la
quale
il
rapporto di mediazione non può configurarsi - e non sorge
quindi
il
diritto
alla provvigione -qualora
le
parti,
pur
avendo
5
concluso l'affare grazie
all'attività
del mediatore, non siano state
messe
in
grado di conoscere (ed abbiano
pertanto
potuto
ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal
predetto, e non siano perciò messe
in
condizione di valutare
l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di
soggiacere
ai
conseguenti oneri, come nel caso
in
cui
il
mediatore abbia, con
il
suo
comportamento,
potuto
ingenerare
nelle parti una falsa rappresentazione della qualità
attraverso
la
quale egli
si
è
ingerito
nelle
trattative
che hanno
condotto
alla
conclusione dell'affare.
La
prova della menzionata conoscenza
incombe,
ai
sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
al
mediatore che voglia
far
valere
in
giudizio
il
diritto
alla provvigione (Se. 3,
n.
6004,
15/3/2007,
Rv.
595568;
conf., Sez. 3,
n.
12390/2011).
Si
è
ulteriormente
chiarito che
la
mediazione va tenuta
distinta dal
conferimento
di
un
mandato poiché, nell'incarico
alla mediazione, perché sorga
il
diritto
alla provvigione è
necessario verificare, giusta disposto dell'art. 1755 cod. civ.,
se
"l'affare
si
è concluso", bastando a tal fine che
la
conclusione
dell'affare sia
in
rapporto causale con l'opera svolta, ancorché
quest'ultima
consista nella semplice
attività
di
reperimento
e
nell'indicazione
dell'altro
contraente, o nella segnalazione
dell'affare, sempre che
l'attività
costituisca
il
risultato utile di una
ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti.
Ne
consegue che anche nel caso di mediazione negoziale atipica
(cd. mediazione unilaterale),
se
dopo
la
scadenza dell'incarico
il
mediatore reperisce
l'altro
contraente, una volta che l'affare
si
concluda, egli avrà
diritto
alla provvigione. Per contro non
sussiste
il
diritto
al compenso quando, dopo una
prima
fase di
trattative
avviate
con
l'intervento
del mediatore senza risultato
positivo,
le
parti siano successivamente pervenute alla
conclusione dell'affare per
effetto
d'iniziative nuove, in nessun
modo ricollegabili con
le
precedenti o
da
queste condizionate.
Qualora
detta
assoluta autonomia della seconda
attività
6
di mediazione non sussista e l'affare sia concluso per
l'intervento
di
più
mediatori,
(congiunto o distinto, contemporaneo o
successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o
a più incarichi) a norma dell'art. 1758, cod. civ., ciascuno di essi
ha
diritto
ad
una quota di provvigione (Sez. 3,
n.
5952,
18/3/2005,
Rv.
580839).
4.2.
La
Corte d'appello
ha
accertato, come nella narrativa
si
è ripreso, che
il
legale rappresentante della Natixis aveva
manifestato a Lodi Rizzini, che con
la
società rappresentata dal
primo
intratteneva
rapporti d'affari, d'essere alla ricerca di
un
locale da adibire a sede più idonea della banca.
Il
Rizzini,
adempiendo alla richiesta,
si
era rivolto
al
mediatore
immobiliare
Reglan, in persona del socio responsabile Gabbato e
quest'ultimo,
di conseguenza, interpellando Corrado Ferretti,
associato della Cushman (società di mediazione anch'essa) aveva
procurato
il
contatto
con
la
Deka,
la
quale, a sua volta, aveva
dato
mandato
alla Cushman
al
fine di reperire un locatore per
l'immobile sito in via Disciplini,
3.
Inoltre,
è certo che dopo
le
informazioni e i
contatti
iniziali,
il
Gabbato chiese
al
Ferretti di
concordare un
appuntamento
sul posto; cosa che venne fatta.
Infine,
all'incontro
del
27/5/2004,
al
quale parteciparono per
la
futura parte locataria I'Arany e Sabrina Brienza (collaboratrice
del
primo)
e
il
Ferretti per
la
futura locatrice, fu presente
il
Gabbato.
Quest'ultimo
lasciò che I'Arany e
il
Ferretti
si
scambiassero
le
impressioni
in
lingua francese, ma, secondo
l'apprezzamento della prova testimonia le, <
interveniva
soltanto
nell'interesse di Deka e (
...
)
la
presenza
di
Gabbato era
in
favore di Natixis>
>.
4. 3.
Su
Ila
base di
quanto
incontrovertibilmente
accertato
in
fatto deve escludersi versarsi in ipotesi di mediazione
inconsapevole. Lungi dal trovarsi
in
una tale situazione
di
giustificata ignoranza
la
Natixis
si
avvantaggiò dell'opera di utile
ricerca,
prima,
e di
fattiva
messa
in
contatto,
poi, della Reglan e
7
alla presenza del Gobbato all'incontro decisivo non potrebbe
giammai assegnarsi avverso significato, per
il
fatto
che
quest'ultimo
lasciò
il
campo agli altri soggetti; ma,
esattamente
al
contrario,
la
sua presenza,
altrimenti
non razionalmente
spiegabile, manifestò, appalesandolo inequivocamente,
l'interessamento all'affare.
In
una situazione di tal fatta
la
Natixis,
piuttosto
che
avvantaggiarsi dell'opera della Reglan, avrebbe
dovuto
pretendere, ove non
si
fosse resa conto dell'opera di mediazione
di
quest'ultima,
peraltro evidente,
le
precisazioni del caso a
riguardo dell'interessamento e della presenza del Gobbato, che,
a questo
punto,
avrebbe assunto
il
carattere d'una indebita
intrusione.
Non è corretta
la
nuda affermazione della Corte di Milano,
secondo
la
quale sussisteva un onere della prova a carico della
Natixis,
errore
che in questa sede deve correggersi,
ai
sensi
dell'art. 384, u.c., cod. proc. civ., essendo esatto
tuttavia
il
risultato al quale giunge
la
sentenza impugnata.
Invero,
non e
conforme a
diritto
predicare, senza
il
corredo dei necessari
chiarimenti e distinguo, che spetti all'incolpevolmente ignaro
contraente dare
la
prova di non avere inteso avvalersi dell'opera
del
mediatore
(cfr.,
ex multis, in
merito
alla cd. mediazione
inconsapevole, Sez. 3, nn.
6004/2007,
12390/2011).
Qui, ben
diversamente, data
la
dimostrazione
di
un concatenarsi
di
circostanze
fattuali
di significato univoco, attraversO
le
quali
il
Giudice del
merito
era stato posto in condizione di ritenere
adesione
per
fatti
concludenti,
la
ricorrente non assume
la
veste
di
chi non
sa
dell'opera del mediatore, ma,
in
opposto senso, del
mandante del
contratto
di
mediazione
e,
con tale precisazione
l'affermazione diviene corretta.
Infine,
è appena
il
caso di soggiungere che
la
denunzia di
violazioni di legge non
determina,
per ciò stesso, nel giudizio di
legittimità
lo scrutinio della questione
astrattamente
evidenziata
8
sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice
di
merito
giustifichi
il
rivendicato
inquadramento
normativa,
essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale,
derivante dal vaglio probatorio, sia tale
da
doversene inferire
la
sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente.
4.4. L'art. 360,
primo
comma, n. 5, cod. proc. civ.,
riformulato
dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,
n.
83, conv.
in
legge 7 agosto 2012,
n.
134, introduce
nell'ordinamento
un vizio
specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame
di
un
fatto
storico, principale o secondario,
la
cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli
atti
processuali, che abbia
costituito
oggetto
di discussione tra
le
parti e abbia carattere
decisivo
(vale
a dire che,
se
esaminato, avrebbe
determinato
un
esito diverso della controversia); conseguendone che, nel
rigoroso rispetto delle previsioni degli
artt.
366,
primo
comma,
n.
6, e 369, secondo comma,
n.
4, cod. proc. civ.,
il
ricorrente deve
indicare
il
"fatto
storico",
il
cui esame sia stato omesso,
il
"dato",
testuale o
extratestuale,
da
cui esso risulti esistente,
il
"come" e
il
"quando" tale
fatto
sia stato
oggetto
di
discussione processuale
tra
le
parti e
la
sua "decisività",
fermo
restando che l'omesso
esame di elementi
istruttori
non integra, di per sé,
il
vizio
di
omesso esame di un
fatto
decisivo qualora
il
fatto
storico,
rilevante in causa, sia stato comunque preso
in
considerazione
dal giudice, ancorché
la
sentenza non abbia dato conto di
tutte
le
risultanze probatorie (S.U.
n.
8053,
7/4/2014,
Rv.
629831);
il
ricorso, invece, !ungi dal delineare una omissione di tal fatta,
s'impegna in una critica, peraltro sommaria, delle risultanze della
CTU,
con
la
pretesa di
ottenere
un nuovo
ed
inammissibile vaglio
di
merito;
senza contare che sarebbe occorso
dimostrare
la
decisività della concreta omissione (sulla necessità del requisito
cfr, ex
multis,
Sez.
l,
n.
5133,
5/3/2014,
Rv.
629647;
Sez.
l,
n.
7983,
4/4/2014,
Rv.
630720;
Sez. 3,
n.
23940,
12/10/2017,
Rv.
645828;
Sez.
6-5,
n.
23238,
4/10/2017,
Rv.
646308).
9
Non è censurabile in questa sede, in presenza di motivazione
tutt'altro
che apparente (la Corte d'appello, come
si
è visto,
spiega
le
fonti del proprio
convincimento,
sulla base del vaglio
probatorio),
contestare
la
scelta insindacabile del giudice,
vantando
la
maggior
valenza della proposta ricostruzione
fattuale
alternativa.
S.
Con
il
quarto
motivo,
oltre
alla denunzia di omessa
motivazione
(art.
132, cod. proc.
civ.)
in
ordine
al
quantum
debeatur, in relazione all'art. 360, n
..
4, cod. proc. civ., viene
prospettata violazione e falsa applicazione
dell'art.
1755,
cod.
civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Questi, in sintesi, gli assunti
impugnatori:
-senza spendita di motivazione alcuna
la
sentenza, in
assenza di espressa pattuizione fra le parti, aveva
determinato
il
compenso
esattamente
nella misura della richiesta.
6.
La
doglianza è fondata.
La
sentenza d'appello sul
punto
si
limita
ad enunciare,
senza
il
supporto di spiegazione alcuna, che
la
somma
dovuta
alla società di mediazione era di
65.100,00.
Non è in alcun
modo
dato
sapere
attraverso
quale percorso
la
statuizione sia
giunta ad una tale quantificazione. Deve, quindi, constatarsi
la
totale
assenza di giustificazione motivazionale, nel senso che le
ragioni del decidere risultano inconoscibili.
La
ricorrente era risultata
totalmente
vincitrice in
primo
grado e,
pertanto,
sulla stessa non poteva
gravare
l'onere di
riproporre le difese in appello
(art.
346, cod. proc. civ., a
contrario).
Per contro,
la
Corte d'appello, che
riformata
la
sentenza del Tribunale,
ha
ritenuto
sussistere
il
contratto
di
mediazione, avrebbe
dovuto
spiegare
la
quantificazione del
compenso.
7. Con
il
quinto
motivo
la
Natixis deduce violazione e falsa
applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,
IO
n. 4, cod. proc. civ., omessa motivazione
(art.
132,
cod. proc.
civ.),
in
relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.
Questi, in sintesi, gli assunti
impugnatori:
-
la
Corte locale aveva condannato
la
ricorrente a rifondere
le spese legali anche a favore della Cushman, nonostante che
la
Natixis avesse rinunciato in appello alla manleva verso
la
predetta;
-
la
Cushman aveva
volontariamente
affrontato
le spese
dell'appello, nonostante
la
Natixis non avesse più riproposto
domanda nei confronti della stessa;
-
la
sentenza d'appello non aveva
in
alcun modo spiegato il
suo diverso opinare rispetto
al
Tribunale, il quale aveva
motivatamente
disposto
la
compensazione,
tenendo
conto del
quadro d'incertezza, del quale era stata concausa
la
chiamata
Cushman, quadro che viene,
peraltro,
riconosciuto dalla stessa
sentenza
impugnata.
8. L'epilogo
importa
l'assorbimen
to
della doglianza.
9.
In
conclusione
la
sentenza deve essere cassata con
rinvio in relazione
al
motivo
accolto, onerando il Giudice del
rinvio di regolare le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
accoglie il
quarto
motivo
del ricorso e dichiara assorbito il
quinto, rigetta nel resto; cassa e rinvia, anche
per
le spese del
presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano, altra sezione.
Il

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