Sentenza Nº 11713 della Corte Suprema di Cassazione, 03-05-2019

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11713CIV
Judgement Number11713
Date03 Maggio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 1918-2015 proposto da:
CORRADO OLIVA ANDREA, elettivamente domiciliato in Roma,
Corso Vittorio Emanuela II n. 18 presso lo studio GREZ &
ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Da
Passano;
f
- ricorrente -
LA
I
contro
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11713 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: FALASCHI MILENA
Data pubblicazione: 03/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
CABIGLIERA MARINA, elettivamente domiciliata in Roma,
Circonvallazione Clodia n. 72, presso lo studio dell'avvocato
Enrichetta Maria Drago, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato Alberto Cuomo Ulloa;
- controricorrente -
nonchè contro
OLIVA PAOLA MARIA, OLIVA SAULI MARIA GIOVANNA, OLIVA
SAULI CARLO AMBROGIO, CORRADO OLIVA CATERINA, CORRADO
OLIVA CAMILLA, IMMOBILIARE PALON SPA, PALMA SOCIETA
SEMPLICE, ERRO SOCIETA' SEMPLICE;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 3378 del Tribunale di Genova depositata
1'08.11.2014;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 2
ottobre 2018 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
uditi l'Avv.to Caterina Corrado (con delega dell'Avv. Filippo Da
Passano), per parte ricorrente, e l'Avv.to Enrichetta Maria Drago,
per parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3 dicembre 2012 e
notificato il 5 dicembre 2013, Andrea Corrado OLIVA chiedeva al
Tribunale di Genova di revocare e/o annullare e/o modificare il decreto
di liquidazione delle competenze del c.t.u. emesso dal dott. F. Davini, in
data 13 novembre 2012, nella causa introdotta dinanzi al medesimo
Tribunale R.G. n. 1172/1989 (ed altri procedimenti riuniti) da Paola
Maria OLIVA in Lagorarta nei confronti del ricorrente ed altre parti, in
epigrafe riportate, per l'accertamento della simulazione e la lesione
della quota legittima, assumendo che la somma di C 24.000,00
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
riconosciuta in favore della nominata consulente, ing. Marina Cabigliera,
per la determinazione del valore degli immobili (complessivamente otto)
al momento dell'apertura della successione non era congrua, ma andava
ridotta ex art. 13 delle tabelle di cui al D.M. 30 maggio 2002,
disponendo, peraltro, il perito di un precedente accertamento tecnico
d'ufficio (c.t.u. Gajno) che aveva sempre riguardato il valore dei
medesimi beni, oltre ad avere richiesto numerose ed ingiustificate
proroghe.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell'ausiliario, che
deduceva la correttezza della liquidazione delle competenze immobile
per immobile, autorizzate le proroghe dal giudice istruttore, il giudice
adito pronunciava ordinanza di rigetto dell'opposizione osservando che
la liquidazione della perizia estimativa di beni immobili doveva essere
compiuta secondo i criteri indicati dall'art. 13 D.M. n. 115 del 2002 e
non certo sulla base del valore della causa, oltre che per beni singoli,
riguardando appartamenti siti in aree diverse; aggiungeva che
correttamente la liquidazione aveva riguardato anche gli adempimenti di
cui all'art. 12 D.M. n. 115 del 2002, giacchè la rispondenza tecnica degli
immobili ai progetti costituiva presupposto indispensabile per giungere
ad una adeguata valutazione estimativa dei beni.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso Andrea Corrado OLIVA, sulla base di quattro motivi, cui ha
resistito Marina Cabigliera con controricorso.
Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è
stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta sezione
civile - 2. All'esito dell'adunanza cannerale fissata al 10.03.2017, con
ordinanza interlocutoria n. 232031 del 2017 depositata il 21.09.2017, è
stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso a Caterina
Corrado Oliva e alle società semplici PALMA ed ERRO, non raggiunte
dall'intimazione, e rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla seconda
sezione, adempimento assolto come da avvisi di ricevimento ex art. 149
c.p.c. in data 20.12.2017.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Parte resistente ha depositato memoria illustrativa in prossimità della
pubblica udienza, mentre il ricorrente vi aveva provveduto in vista
dell'adunanza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che parte resistente deduce la
inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre i trenta giorni.
Nel controricorso si assume, in proposito, che secondo le regole dettate
dall'art. 702
bis
e seguenti c.p.c., trovando nella specie applicazione la
disciplina di cui all'art. 15, comma 6 d.lgs. n. 150 del 2011, che
espressamente sancisce l'inappellabilità della 'ordinanza' con cui viene
definito il giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 702
quater
c.p.c. il
termine perentorio per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione,
altrimenti "l'ordinanza produce effetto di cosa giudicata", e parte
ricorrente aveva ricevuto l'avviso dalla cancelleria 1'8 novembre 2014,
notificando il ricorso solo in data 9 gennaio 2015.
L'impugnabilità ex art. 111 Cost del provvedimento di liquidazione
vanifica l'eccezione di tardività del ricorso.
L'assunto,
infatti,
non
può
essere
condiviso
trattandosi
di
provvedimento ricorribile per cassazione con ricorso straordinario, per
cui è proponibile nei tempi di cui all'art. 327 c.p.c. ossia nei sessanta
giorni dalla comunicazione, termine che trova applicazione anche per le
impugnazioni extra ordinem, quale il ricorso per cassazione ex art. 111
Cost., giacché questo è assoggettato, per quanto riguarda le forme, i
termini e le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, alla disciplina
della legge processuale civile stabilita per il ricorso ordinario per
cassazione (cfr Cass. n. 3633 del 2011).
Si tratta di principio ragionevole e al contempo conforme al principio di
parità di trattamento e di giusto processo, dovendo la legge, nella
interpretazione risultante dal diritto vivente, essere nel senso di regole
uniformi concernenti sia i tempi sia le modalità di formulazione delle
censure che con il ricorso, sia esso ordinario o straordinario, vengono
veicolate.
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Si aggiunga che, diversamente da quanto sembra presupporre la
controricorrente, la previsione di un termine perentorio, quale è quello
per la proposizione di un mezzo di impugnazione, non può essere
desunto per implicito dalla sistematica ordinamentale, ma deve essere
esplicitamente disposto attraverso espressa disciplina.
Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente
lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 52 D.P.R. n. 115
del 2002 sulla questione delle proroghe, assumendo che non avrebbe
alcuna rilevanza la circostanza evidenziata dell'autorizzazione del
Tribunale al fine del riconoscimento del compenso nonostante fossero
stati superati i termini iniziali.
La censura è priva di pregio.
La norma che si assume violata o falsamente applicata, in realtà, si
limita a porre delle coordinate entro le quali il magistrato "deve" oppure
"può" muoversi nella liquidazione dei compensi. L'art. 52 D.P.R. n. 115
del 2002, infatti, prevede: «1. Per le prestazioni di eccezionale
importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere
aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente
stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili
all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto
del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono
ridotti».
Giova a tal fine rilevare che, come chiarito nello stesso provvedimento
impugnato, al CTU erano state concesse varie proroghe e che pertanto il
deposito dell'elaborato peritale era slittato. Si tratta all'evidenza di
autorizzazioni che implicitamente costituiscono valutazioni circa la
legittimità delle richieste di proroga e le argomentazioni poste a base
del ragionamento costituiscono il frutto di un esercizio discrezionale
delle valutazioni del giudice di merito non censurabile, neanche in via
mediata, nel giudizio di legittimità (cfr Cass. n. 20235 del 2009).
Né è dirimente il richiamo della recente pronuncia di questa Corte
(Cass. n. 18331 del 2015) effettuato da parte del ricorrente nella
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
memoria illustrativa, che attiene a fattispecie affatto diversa laddove i
giudici del merito avevano accertato, quale presupposto della decisione,
proprio la legittimità della riduzione, trattandosi pacificamente di perizia
depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, per cui si
discuteva della differente questione della individuazione dei criteri per
l'abbattimento del compenso.
Ne deriva che correttamente il giudice del reclamo non ha provveduto
alla riduzione del compenso per la suddetta causale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza
o del procedimento per violazione dell'art. 112, nonché 132 n. 4 c.p.c.
per avere il giudice del merito liquidato i compensi nel massimo degli
scaglioni senza tenere conto "delle difficoltà, della completezza e del
pregio della prestazione fornita" secondo quanto prescritto dall'art. 51,
comma 1 D.P.R. n. 115 del 2002. Assume il ricorrente che l'attività
espletata dal c.t.u. nel caso di specie avrebbe meritato piuttosto di
essere compensata al minimo, perché si era limitato ad attualizzare i
valori di una precedente consulenza, operazione peraltro effettuata
tenendo conto dei cc.dd. valori OMI, estratti per l'immobile sito
all'estero da google maps, senza dare prova di avere eseguito i
dichiarati accessi al catasto. Il giudice a fronte di siffatte eccezioni non
avrebbe fornito alcuna indicazione, essendosi limitato ad una quanto
meno sibillina frase "del pregio dell'opera" ("il lavoro del consulente
appare pregevole. La perizia consta di 131 pagine ed è corredata da
numerosi allegati relativi a ciascuno degli immobili").
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia — ex art. 360, comma 1,
n. 4 c.p.c. — la nullità della sentenza io del procedimento per violazione
degli artt. 112 e 132 c.p.c., per la mancata considerazione della
riduzione per stima sommaria e per semplice giudizio di stima ex art. 13
della tabella allegata al d.p.r. n. 115 del 2002.
Anche con il quarto ed ultimo mezzo il ricorrente denuncia la
nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e
132 n. 4 c.p.c. quanto alla mancata risposta ovvero per la motivazione
apparente fornita circa la verifica della rispondenza tecnica ai progetti,
6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
per riconoscere la ulteriore somma di C 6.792,94 liquidata ai sensi
dell'art. 12 delle tabelle in questione, con argomenti formali quali "E' di
tutta evidenza che la verifica della rispondenza tecnica dell'immobile ai
progetti costituisce un presupposto indispensabile per giungere ad una
corretta valutazione estimativa dei beni", senza tenere in alcun conto la
circostanza che tale verifica era stata già effettuata dal perito Gajno,
come previsto dal medesimo quesito.
Le tre censure (da due a quattro) dianzi illustrate, suscettibili di esame
unitario per il comune riferimento alla questione dei criteri di
liquidazione del compenso al c.t.u., sono fondati nei limiti di seguito
esposti.
Le doglianze sono tutte volte all'affermazione della erronea
specificazione dei criteri di liquidazione e alla obliterazione di alcuni
elementi considerati dai giudici del merito ai fini della identificazione di
siffatti criteri. Il giudice del reclamo, invero, dopo aver illustrato le ben
sei doglianze del ricorrente, ha aderito all'orientamento del primo
giudice, evidenziando che, in presenza di una pluralità di immobili
diversi tra loro, l'importo stimato non poteva essere quello attinente al
valore della causa, bensì quello corrispondente ad ogni singola stima di
immobile, in quanto aventi autonome caratteristiche valutative.
Inoltre, il giudice del reclamo ha ritenuto conforme alla previsione
normativa, e comunque ad una corretta valutazione estimativa, anche
la liquidazione richiesta ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 115 del 2002,
ritenendo indispensabile la verifica della rispondenza tecnica degli
immobili ai progetti.
Quanto al primo criterio di cui all'art. 13 D.P.R. cit., per orientamento
consolidato di questa Corte, la disciplina in tema di liquidazione dei
compensi al consulente tecnico d'ufficio stabilisce che la pluralità delle
valutazioni affidate al consulente non esclude l'unicità dell'incarico e la
conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della
determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissato dalla legge
tra una misura minima ed una massima; ciò non esclude, però, che
possa farsi luogo a unificazione degli onorari relativi alla stima di
7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche,
relativamente ai quali la valutazione presenta elementi di ripetitività
(Cass. 23 settembre 1994 n. 7837). In altri termini, qualora la
consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità
di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente
determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe
caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale
reputata congrua entro i limiti, minimo a massimo, stabiliti dal d.m. 30
maggio 2002.
Quindi, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico
d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto una serie di beni
immobili, la liquidazione del compenso deve essere condotta secondo il
metodo seguente: ove vengano in questione immobili aventi
caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente
debba effettuare operazioni ripetitive, l'importo stimato è quello che
attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di
una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è quello
corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome
caratteristiche valutative. Ogni importo stimato deve essere sempre
contenuto nel limite del massimo scaglione di C 516.456,90 (pari a £
1.000.000.000), secondo l'art. 13 D.P.R. n. 352/1988 - salvo che, per i
valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi
ricorso all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980 (Cass. 31
marzo 2006 n. 7632, Cass. 20 marzo 2009 n. 6892; in senso
sostanzialmente conforme Cass. 17 aprile 2001 n. 5608).
Laddove il consulente tecnico d'ufficio sia chiamato a svolgere, come
ritenuto nella sentenza impugnata, distinti accertamenti, sia pure
nell'ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l'autonomia i
di talune indagini può comportare l'attribuzione di un compenso unitario
che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti (Cass. 19 k
dicembre 2002 n. 18092; Cass. 31 marzo 2006 n. 7632), ma, di certo, i
parametri da valutare per determinare ciascuno di questi ultimi devono
corrispondere ai rispettivi valori (per un caso analogo, Cass. 16 gennaio
8
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2009 n. 6892, dove si fa salva la possibilità di creare degli "insiemi" in
presenza di valutazioni omogenee o ripetitive).
Quanto poi all'attribuzione del compenso anche ai sensi dell'art. 12
D.P.R. cit., premesso che l'attività compiuta dall'esperto, in questo caso,
deve ritenersi di estimo nel senso proprio del termine, per essere stati
gli immobili già oggetto di perizia volta ad accertare il valore al
momento dell'apertura della successione (v. pag.
1
del provvedimento
impugnato), non può essere ignorato il principio espresso da questa
Corte (cfr Cass. n. 7174 del 2010), anche se in relazione all'attività
estimativa svolta in sede esecutiva, di onnicomprensività dell'onorario
sancito dall'art. 29 d.m. 30 maggio 2002, che riguarda le attività
complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente
previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia
strumentali all'accertamento tecnico, principio che non trova
applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti,
che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura
differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici
da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti
distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma
del compenso.
E
d'altro canto nella verifica della regolarità urbanistica dei beni caduti
in successione, nel riscontro di oneri o vincoli, non è configurabile un
incarico autonomo rispetto a quello concernente la stima dei beni
medesimi, essendo per l'appunto verifiche imposte al fine di rendere la
stima, come sopra detto, atteso che le circostanze relativamente alle
quali era stata richiesta l'indagine del perito miravano proprio a fornire
un quadro completo della situazione patrimoniale del de cius, in
particolare quella immobiliare, in vista dell'accertamento della lesione
della quota di legittima.
Il giudice del reclamo nell'applicazione del valore (massimo) di ciascun
immobile stimato ad ognuno degli accertamenti compiuti dall'ausiliario,
a prescindere dal verificare l'omogeneità o meno degli immobili, almeno
per gruppi, oltre ad attribuire un autonomo compenso per rilievi
9
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
topografici e planimetrici, che appaiono in contrasto con la natura
puramente estimativa dell'incarico, tenuto conto del quesito che
pacificamente riguardava un aggiornamento di precedente c.t.u., non
dà ragione dell'autonomia dei singoli accertamenti e non rispetta il
principio del rapporto fra il compenso e la difficoltà di ogni
accertamento, che costituisce il fondamento della liquidazione in
relazione al singolo valore rapportato a determinati scaglioni. In altri
termini, la decisione non spiega l'importanza della consulenza espletata,
limitandosi a riferire che l'elaborato consta di 131 pagine, oltre ad
essere corredata da numerosi allegati, che ben possono essere stati
acquisiti dalla precedente perizia.
Né chiarisce le ragioni per cui a fronte di una consulenza di estimo in
senso proprio si siano resi necessari i rilievi topografici, peraltro in
assenza di prova di avere all'uopo effettuato accessi in loco e negli uffici
tecnici.
L'accoglimento degli ultimi tre motivi, rigettato il primo, comporta la
cassazione - in parte qua - della decisione impugnata con rinvio al
Tribunale di Genova, che, in persona di diverso magistrato, applicherà i
principi di diritto sopra richiamati, provvedendo, altresì, in merito al
regolamento della spese processuali relative al presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigettato il primo motivo di ricorso, accogli i restanti;
cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al
Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2018.
Il Consiglier
e
e estensore
10
re:
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
n FIESzi o
aditati,
'Val
ERI
DEPOSITATO
IN CANCELLIEW
Roma,
-
ti
3 MAG. 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT