Sentenza Nº 11666 della Corte Suprema di Cassazione, 08-04-2020

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11666PEN
Judgement Number11666
Date08 Aprile 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CASCIO INGURGIO PIETRO, nato a Chiusa Sclafani, il 29/03/1925;
avverso l'ordinanza del 19/12/2018 della Corte di appello di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere Monica Boni;
lette le conclusioni del P.G. Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 11666 Anno 2020
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 22/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto
in
fatto
1.Con ordinanza in data 19 dicembre 2018 la Corte di appello di Palermo
respingeva l'appello, proposto da Pietro Cascio Ingurgio, avverso il provvedimento,
emesso in data 11 giugno 2015 dal Tribunale di Palermo, sezione misure di
prevenzione, che aveva respinto la sua richiesta di revoca della confisca di
prevenzione, disposta con decreto del 14 novembre 2006, confermato dalla Corte di
Appello di Palermo in data 15 ottobre 2010, irrevocabile il 30 settembre 2011,
avente ad oggetto l'intero capitale sociale e l'intero compendio aziendale delle
società Centralgas s.p.a., Virgogas Serbatoi s.r.I., Gas Sud s.r.l. e Italmetano s.r.I..
1.1 A fondamento della decisione rilevava che, in ordine all'integrazione del
contraddittorio con l'appellante sin dal primo grado del giudizio prevenzionale,
secondo quanto osservato dalla stessa Corte di appello nel procedimento già
definito, l'omissione integrava una mera irregolarità, non foriera di nullità, poichè al
terzo interessato pretermesso era sempre consentito intervenire volontariamente
nel giudizio e promuovere incidente di esecuzione per chiedere la revoca della
confisca. Priva del carattere di novità era anche la consulenza tecnico-contabile che
era stata già valutata nel processo che aveva condotto alla confisca.
1.2 Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Cascio Ingurgio, il
quale a mezzo del difensore, munito di procura speciale, avv.to
Baldassare Lauria,
ne ha chiesto l'annullamento per:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 125 in relazione all'art. 4 del Protocollo
7 aggiunto alla CEDU, all'art. 6 CEDU ed all'art. 7 della I. n. 1423/56. Il decreto
impugnato è privo di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle
condizioni di legge, previste dagli artt. 4 del Protocollo 7 CEDU e 7 I. 1423/56 per la
revoca della confisca, che era stata disposta ai sensi dell'art.
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-
quinquies
della I. n.
575/65 nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di Francesco Bontate
sul presupposto che i beni fossero a questi riferibili e funzionali ai suoi interessi
criminosi di trafficante di droga, appartenente ad associazione mafiosa.
Il rigetto del motivo riguardante la violazione del principio del contraddittorio
si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 4 del Protocollo 7 della CEDU e
non tiene conto che l'omessa partecipazione al primo grado del giudizio di
prevenzione ha seriamente compromesso il diritto di difesa del ricorrente, privato di
un secondo grado di merito e della possibilità di far valere in sede di legittimità
ogni questione attinente alla lettura dei dati probatori. Nella vigenza della I. n.
575/65 il procedimento di prevenzione era disciplinato dalle norme processuali
dell'incidente di esecuzione e nessuna di esse consentiva si celebrasse il relativo
giudizio senza la regolare citazione del destinatario del provvedimento chiesto dal
proponente. Tanto si ricava anche dal successivo decreto legislativo n. 159/2011,
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