Sentenza Nº 11637 della Corte Suprema di Cassazione, 03-05-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11637CIV
Date03 Maggio 2019
Judgement Number11637
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6358/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici è domiciliata in Roma , via dei Portoghesi n.12;
-ricorrente -
Contro
PARINI GIAMPIERO, rappresentato e difeso dall' Avv. Fabio Pace,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Corso di
Porta Romana 89/b;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11637 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: GHITTI ITALO MARIO
Data pubblicazione: 03/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia , sezione 35, n. 275/2014, pronunciata il 26/11/2013 e
depositata il 21/01/2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2019 dal
Consigliere Italo Mario Ghitti;
Uditi l' Avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente e l'Avv. Fabio Pace
per il controricorrente, che ha presentato memoria;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso;
Rilevato che:
L'odierno contenzioso trae origine dall'istanza presentata da
Giampiero Panini, ex dirigente ENEL S.P.A., il 7 aprile 2004 con la
quale chiedeva il rimborso della ritenuta versata a titolo di imposta
per l' importo di C 73.167,70.
Panni, in quanto dirigente ENEL S.P.A., godeva di una polizza sulla
vita e di invalidità permanente valevole per i dirigenti di aziende
industriali ,ex art. 12 C.C.N.L. 16 maggio 1985; successivamente,
con effetto dal 1 gennaio 1986, tale beneficio era stato convertito in
un trattamento di previdenza integrativa aziendale ,c.d. P.I.A., ed il
contribuente aderiva alla P.I.A., organismo istituito in base all'accordo
del 16 aprile 1986 fra ENEL S.P.A. e la Federazione Nazionale
Dirigenti Aziende industriali (FNDAI), in data anteriore al 28 aprile
1993. Il rapporto di lavoro del Panni con ENEL S.P.A. veniva risolto in
data 31 gennaio 1994 e sulla somma complessiva corrispostagli dal
datore di lavoro a titolo di indennità di fine rapporto era effettuata
una ritenuta con aliquota pari al 27,80%. Successivamente Panni,
avendo i requisiti per ottenere la liquidazione della posizione P.I.A.
nei confronti dell'ENEL S.P.A., chiedeva a questa società la
liquidazione della rendita dì sua spettanza relativa alla pensione
integrativa aziendale per un ammontare pari ad C 489.246,85, così
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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