Sentenza Nº 11624 della Corte Suprema di Cassazione, 07-04-2020

Presiding JudgePAOLONI GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11624PEN
Date07 Aprile 2020
Judgement Number11624
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sul ricorsi proposti da
Benza Pietro, nato a Sanremo il 05/06/1946
Boccalatte Gianfranco, nato a Sanremo 1'01/02/1942
Bosio Riccardo Amedeo, nato a Ventimiglia 1'01/08/1950
Capurro Massimo, nato a Ventimiglia il 22/06/1965
De Felice Antonio, nato a Taggia il 17/03/1958
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 24/09/2018k
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Lori Perla, che ha concluso per l'inammissibilità
di tutti i ricorsi;
udita l'avv.ssa Francesca Violante, in difesa della parte civile Fabbri Fabrizio, che ha concluso nei
confronti del solo Boccalatte Gianfranco (essendo intervenuta revoca della costituzione nei
riguardi di Capurro e De Felice)- chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
udito l'avv. Giuseppe Tortorelli, difensore delle parti civili Silva Stefano e Randoni Maura, in
rappresentanza della società Esseci Immobiliare s.r.1., che ha concluso per l'inammissibilità di
tutti i ricorsi;
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11624 Anno 2020
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SILVESTRI PIETRO
Data Udienza: 14/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito l'avv. Vincenzo Lepre, difensore di Boccalatte Gianfranco, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Paolo Davico Bonino, difensore di Capurro Massimo, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Massuimo Rosso, difensore di De Felice Antonio, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Stefano Castrale, difensore di Bosio Riccardo Amedeo, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza di condanna emessa
nei riguardi di Boccalatte Gianfranco, Capurro Massimo, Benza Pietro, Bosio Riccardo Amedeo e De
Felice Antonio.
Il processo ha come figura di riferimento quella di Boccalatte Gianfranco, già Presidente del
Tribunale di Sanremo, giudice presso quel Tribunale e poi, dal luglio del 2009, Presidente del Tribunale
di Imperia.
A Boccalatte è contestato:
-il reato di peculato perché, quale Presidente del Tribunale di Sanremo, in concorso con De Felice
Antonio, tutore nella procedura relativa alla interdetta Carrazai Teresa, e Capurro Massimo, custode
dei beni e cancelliere del Tribunale, avrebbe consentito a Capurro di appropriarsi di una serie di
somme di denaro (capo 13- fatto commesso fino al 18.6.2007; all'imputato era contestata
un'ulteriore capo di imputazione - capo sub 4)- che aveva ad oggetto un'altra ipotesi di peculato in
relazione al quale è stata emessa una ordinanza ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen.
contestualmente alla sentenza impugnata).
Il reato di peculato di cui al capo 13) è stato configurato dopo che il Tribunale ha riqualificato il
fatto originariamente sussunto nel delitto di abuso d'ufficio.
L'imputazione di abuso d'ufficio era stata formulata nel senso che Boccalatte, Capurro e De Felice,
in violazione degli artt. 357 - 424 cod. civ. - che riservano al tutore le mansioni che nella specie
sarebbero state indebitamente attribuite al custode- avrebbero procurato intenzionalmente a Capurro
un indebito vantaggio patrimoniale, pari ad euro 15.000; in tale contesto, Boccalatte, con
provvedimento del 18/06/2007, dando atto delle impegnative mansioni svolte da Capurro, avrebbe
disposto che questi continuasse nell'incarico di custode e liquidato la somma di 15.000 euro.
Secondo il Tribunale, invece, sarebbe stato configurabile il delitto di peculato in quanto la nomina
del custode e la liquidazione del compenso sarebbero stati strumentali a consentire l'appropriazione
delle somme; nella specie, la figura del custode sarebbe stata "vuota" di contenuto e sostanzialmente
inutile;
-il reato di corruzione in atti giudiziari, perché l'imputato si sarebbe fatto dare o promettere da
Benza Pietro (che risponde ai sensi dell'art. 321 cod. pen.) denaro o altre utilità (si fa riferimento a
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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