Sentenza Nº 11565 della Corte Suprema di Cassazione, 02-05-2019

Presiding JudgeGIANCOLA MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11565CIV
Date02 Maggio 2019
Judgement Number11565
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
...
Civile Sent. Sez. 1 Num. 11565 Anno 2019
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data pubblicazione: 02/05/2019
SENTENZA
sul ricorso
1386/2017
proposto
da:
Comune
Di
Campo
Di
Giove,in persona del Sindaco pro
tempore,
elettivamente
domiciliato
in Roma, Via Emilio
De
Cavalieri
11,
presso lo
studio
dell'avvocato
Sergio Della Rocca, che lo
rappresenta
e
difende
in forza di procura in calce
al
ricorso
-ricorrente
-
contro
Curatela del Fallimento Zeus Minerai Quelle Spa,
elettivamente
domiciliata
in Roma Via Salaria 292 presso lo
studio
dell'avvocato
Massimo
Clemente
e
rappresentata
e difesa
dall'avvocato
Lando
Sciuba, in forza di procura in calce
al
controricorso
-controricorrente
-
..
avverso
la
sentenza n.
564/2016
della
CORTE
D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il
01/06/2016;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/03/2019
dal Consigliere UMBERTO LUIGI
CESARE
GIUSEPPE
SCOTTI
udito
gli Avvocati SERGIO DELLA
ROCCA
e LANDO SCIUBA;
udito
il P.M. in persona del
Sostituto
Procuratore Generale
IMMACOLATA ZENO, che ha chiesto
l'inammissibilità
o in subordine
il
rigetto
del ricorso
FATTI
DI
CAUSA
l.
Il
Fallimento Zeus Minerai Quelle s.p.a. con
atto
notificato
il
13/9/2007
ha
convenuto
in giudizio dinanzi al Tribunale di
Sulmona
il
Comune di Campo di Giove, esponendo che
la
società in
bonis aveva acquistato dal
predetto
Comune con
atto
pubblico del
16/5/1996
un
terreno
sul quale realizzare un
impianto
per
l'imbottigliamento
di acque
minerali,
al
prezzo di E
514.853.426,
con
la
previsione della retrocessione del
terreno
al Comune, «senza
alcun indennizzo», nel caso in cui
l'impianto
non fosse
stato
realizzato
entro
cinque anni dalla
vendita
e che il Comune in forza
di tale clausola risolutiva espressa aveva
riottenuto
la
proprietà
del
terreno,
senza però pagare alcunché; secondo
il
Fallimento
attore,
il
contratto
era nullo per
difetto
di causa,
se
la
clausola fosse stata
interpretata
nel senso della retrocessione del
terreno
senza
restituzione del
corrispettivo
pagato o, in subordine,
almeno
di una
somma
corrispondente
all'arricchimento
indebito.
Il
Comune
si
è
costituito
in giudizio, chiedendo
il
rigetto
della
domanda.
Il
Tribunale con sentenza del
18/9/2009
ha
dichiarato risolto
il
contratto
di
compravendita
per
effetto
della clausola risolutiva
espressa in esso contenuta e ha condannato
il
Comune a
restituire
al Fallimento
la
somma
di
265.899,60.
oltre
interessi legali dal
C)
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