Sentenza Nº 11524 della Corte Suprema di Cassazione, 15-06-2020

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11524CIV
Date15 Giugno 2020
Judgement Number11524
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 11524
Anno
2020
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
Data
pubblicazione:
15/06/2020
SENTENZA
su
l ricorso 2 78 7
5/2017
proposto da :
Banco
BPM
S.p.a.,
per
fusione fra
la
Banca Popolare di Milano
ed
il
Banco Popolare Società Cooperativa, che in precedenza aveva
incorporato
la
Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa
e Livorno S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via di Val Gardena n.3, presso lo studio
dell'avvocato
De
Angelis Lucio, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Nannelli Roberto, Tarzia Giorgio, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Coam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore,
elettivamente
domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n.4, presso
lo studio dell'avvocato
Imbardelli
Fabrizio, che
la
rappresenta e
difende
unitamente
all'avvocato Pasquini Alessandro, giusta procura
in calce
al
controricorso;
-controricorrente
-
avverso
il
decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato ii
24/10/2017;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/02/2020
dal cons. FIDANZIA ANDREA;
udito il
P.M.
in persona del
Sostituto
Procuratore Generale SOLDI
ANNA MARIA che ha concluso
per
l'inammissibilità del ricorso, nonché
richiesta alla Corte di enunciazione principio di
diritto
ove ritenuta
necessario.
Il
P.G.
viene autorizzato al deposito di note con
la
richiesta
ex art. 363 c.p.c.;
udito,
per
il ricorrente, l'Avvocato Nannelli
R.
che si
riporta;
udito,
per
la
controricorrente,
l'Avvocato Pasquini
A.
che
si
riporta.
FATTI
DI
CAUSA
Con
decreto depositato il
14.11.2017
il Tribunale di Firenze -sezione
Fallimentare -ha
rigettato
il reclamo proposto dal Banco Popolare
avverso il
provvedimento
con cui il Giudice Delegato nella procedura di
concordato
preventivo
della società
COAM
s.r.l., in data
27.6.2017,
in
applicazione dell'art. 169 bis legge fall., ha autorizzato lo scioglimento
del
contratto
di
apertura
di credito
0000579217
NDG
11134521
stipulato dall'allora società in bonis con
il
predetto
istituto
di credito

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