Sentenza Nº 11346 della Corte Suprema di Cassazione, 06-04-2020
Presiding Judge | DI TOMASSI MARIASTEFANIA |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2020:11346PEN |
Date | 06 Aprile 2020 |
Judgement Number | 11346 |
Court | Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | PENALE |
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LAURO SALVATORE nato a NAPOLI il 07/02/1988
avverso l'ordinanza del 08/07/2019 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
14En/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO
Il PG. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L'avv. PECORARO Gennaro conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, anche per
conto dell'avv. GIAQUINTO Vittorio.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11346 Anno 2020
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udienza: 07/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa in data 8 luglio 2019, il Tribunale di
Napoli, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Salvatore Di
Lauro, ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale, il 23
aprile 2019, aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in
carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con riferimento alla sua
partecipazione all'associazione camorristica denominata clan Di Lauro, in
posizione apicale, quale capo, organizzatore e direttore del gruppo, a partire dal
gennaio 2014, con condotta perdurante.
L'associazione a cui l'indagato è accusato di aver partecipato viene indicata
come promossa e capeggiata da Paolo Di Lauro, successivamente e
pro-tempore
da Cosimo Di Lauro, Marco Di Lauro e poi dall'attuale indagato Salvatore Di
Lauro, e di aver dispiegato la propria attività avvalendosi della forza di
intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di
assoggettamento e di omertà, associazione operante nei quartieri napoletani di
Secondigliano e Scampia dal 1990 e finalizzata a mantenere il controllo di quel
territorio attraverso scontri armati (dettagliati in rubrica), in contrapposizione
alle consorterie denominate degli scissionisti, Amato Pagano, e della Vanella
Grassi, fra loro alleate, a commettere una pluralità di reati e di altre attività
illecite (omicidi, estorsioni, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da
sparo, spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando dei tabacchi, commercio di
prodotti a marchio contraffatto, riciclaggio) nonché ad acquisire altri profitti o
vantaggi ingiusti, per cui la relativa fattispecie viene contestata come aggravata
ai sensi dei commi quarto e sesto dell'indicata norma incriminatrice.
A fronte delle contestazioni difensive, in primo luogo volte a eccepire il
giudicato cautelare favorevole all'indagato formatosi in merito alla sua
partecipazione all'associazione, nonché finalizzate a dedurre la mancanza dei
gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo apicale ascritto a Salvatore Di
Lauro, il Tribunale - dopo aver premesso il riferimento agli elementi che
facevano ritenere accertata l'esistenza della consorteria camorristica denominata
clan Di Lauro, anche sulla scorta precedenti sentenze passate in giudicato - ha
preso le mosse dalle precedenti sentenze, rispettivamente di condanna e di
assoluzione, che avevano riguardato la posizione di Salvatore Di Lauro, ha
considerato i contributi dichiarativi costituiti dalle propalazioni di alcuni
collaboratori di giustizia, primo fra tutti quello di Antonio Accurso, ha poi
analizzato i riscontri costituiti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e ha
concluso per la sussistenza, contrariamente a quanto era stato ritenuto in
passato, dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo a carico
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