Sentenza Nº 11308 della Corte Suprema di Cassazione, 03-04-2020

Presiding JudgeSABEONE GERARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11308PEN
Date03 Aprile 2020
Judgement Number11308
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PILONE MARINA nato a TORINO il 02/04/1962
ARBEZZANO ALBINA CATERINA nato a LANZO TORINESE il 25/12/1959
avverso la sentenza del 09/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo
l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie ed il rigetto nel resto del
ricorso;
uditi i difensori delle imputate:
l'avv. Elisa Angela Rubiola per Marina Pilone, che chiede l'accoglimento del ricorso e
l'avv. Mauro Ronco, per entrambe anche in sostituzione dell'avv. Leotta, il quale
chiede l'accoglimento dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11308 Anno 2020
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BRANCACCIO MATILDE
Data Udienza: 19/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della
sentenza emessa il 18.5.2016 dal Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi
procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Marina Pilone e Albina Caterina
Arbezzano in relazione al capo B della contestazione, avente ad oggetto il reato di
concorso in bancarotta semplice per omesso controllo sulla tenuta delle scritture
contabili e sulla redazione dei bilanci e per omesso invito agli amministratori a
richiedere tempestivamente la dichiarazione di fallimento, con aggravamento del
dissesto della società ED.AR.T. s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 17/3/2009,
società della quale erano state - rispettivamente - la prima, sindaco dal 10.1.2006 al
25.2.2008, e la seconda presidente del collegio sindacale dal 20.11.2000 sino al
25.2.2008.
La sentenza della Corte d'Appello ha confermato, invece, quella di primo grado quanto
al capo A dell'imputazione ed al concorso delle imputate nel reato di bancarotta
impropria da reato societario commesso per aver contribuito alla causazione per
aggravamento del dissesto, attraverso condotte di falso in bilancio attribuite ai sindaci
secondo lo schema legale previsto dall'art. 40 cpv. cod. pen.; precisamente le imputate
avrebbero omesso il controllo sulla tenuta delle scritture contabili e sulla redazione dei
bilanci al 31.12.2004, 31.12.2005 e 31.12.2006, formulando parere favorevole
all'approvazione degli stessi, nonostante in essi fossero esposti fatti materiali non
rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società,
dei quali erano a conoscenza come sindaci.
Il reato è stato ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall. dall'aver
commesso più fatti di bancarotta e le imputate sono state condannate alla pena di due
anni di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla citata
aggravante; sono state inflitte ad entrambe, altresì, le pene accessorie previste
dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. nella misura obbligata decennale antecedente
alla dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 222 del 2018.
2.
Avverso la sentenza predetta propongono ricorso per cassazione entrambe le
imputate.
2. Marina Pilone ha proposto impugnazione in sede di legittimità tramite i difensori
avvocati Mauro Ronco ed Elisa Rubiola, deducendo sei motivi.
2.1. Il primo argomento difensivo censura violazione di norme processuali stabilite a
pena di inutilizzabilità con riferimento all'art. 238-bis cod. proc. pen. ed all'acquisizione
ed utilizzazione della relazione peritale predisposta dal dott. Calcagno in altro
procedimento, svoltosi, con rito abbreviato e senza la partecipazione delle attuali
2
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