Sentenza Nº 11296 della Corte Suprema di Cassazione, 12-06-2020

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:11296CIV
Date12 Giugno 2020
Judgement Number11296
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
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2,
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23385/2017 R.G. proposto da:
Luigi D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'Avv. Adolfo Zini, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, n. 2;
-
ricorrente
-
contro
Deutsche Bank Mutui s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico de Crescenzo, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n.
157;
-
con troricorrente
-
avverso la sentenza n. 16695 del Tribunale di Roma pubblicata il 12
Civile Sent. Sez. 3 Num. 11296 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: D'ARRIGO COSIMO
Data pubblicazione: 12/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
settembre 2016 e avverso l'ordinanza n. 1745 della Corte d'appello di
Roma comunicata 1'11 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2019
dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
uditi l'Avv. Adolfo Zini e l'Avv. Enrico de Crescenzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Deutsche Bank Mutui s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Roma, il notaio Luigi D'Alessandro chiedendo che ne
fosse accertata la responsabilità professionale, con conseguente
condanna al risarcimento dei danni.
A tal fine esponeva che, con mutuo rogato dal notaio convenuto
in data 5 dicembre 2007, aveva erogato a tale Massimiliano Costanzo
l'importo di euro 120.000,00, garantito dalla costituzione di
un'ipoteca su un immobile che il D'Alessandro aveva accertato essere
di esclusiva proprietà del mutuatario, nonché
«libero da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli».
Tuttavia, verificatasi l'inadempienza del
Costanzo ed azionata la garanzia in sede esecutiva, al momento di
depositare la documentazione
ex
art. 567, secondo comma, cod.
proc. civ., la Banca si avvedeva dell'esistenza della trascrizione
(risalente al 14 luglio 1983) di una domanda di simulazione assoluta
dell'atto di acquisto dell'immobile proposta dal Fallimento Somal s.r.l.
nei confronti della SI.RA Immobiliare s.r.I., cui era seguita, il 5
ottobre 2007, la trascrizione della sentenza di accoglimento. Stante
l'anteriorità della trascrizione della domanda rispetto a quella dell'atto
di acquisto del Costanzo (5 aprile 2007), la procedura esecutiva
veniva dichiarata estinta, con decisione confermata in sede di reclamo
ex
art. 630 cod. proc. civ.
Il D'Alessandro, costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità e
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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