Sentenza Nº 11170 della Corte Suprema di Cassazione, 17-03-2015

Presiding JudgeSANTACROCE GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:11170PEN
Date17 Marzo 2015
Judgement Number11170
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Curatela Fallimento Uniland s.p.a.
2.
Curatela Fallimento Housebuilding s.p.a.
avverso l'ordinanza del 18/02/2014 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Gennaro Marasca;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carlo Destro, che
ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per le ricorrenti gli avvocati Giorgi Costantino e Carlo Enrico Paliero, che
hanno concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Penale Sent. Sez. U Num. 11170 Anno 2015
Presidente: SANTACROCE GIORGIO
Relatore: MARASCA GENNARO
Data Udienza: 25/09/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con
ordinanza del 4 maggio 2012, disponeva in danno, fra gli altri, di Uniland s.p.a. e
Housebuliding s.p.a. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per
equivalente, di ingenti somme di danaro ai sensi degli artt. 19 e 53 del decreto
legislativo n. 231 del 2001; per Uniland veniva ipotizzato (capo di imputazione F-
bis)
l'illecito di cui alla lettera
i)
dell'art. 25-ter del predetto decreto, ovvero la
violazione dell'art. 2632 cod. civ. - formazione fittizia di capitali - mentre per
Housebuilding era contestata la violazione della lettera
r) dello stesso decreto
(capo di imputazione R), ovvero l'aggiotaggio. I reati-presupposto sarebbero
stati commessi dagli organi apicali delle due società.
Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanze del 29 giugno 2012,
annullava i decreti di sequestro preventivo per la ritenuta causa di esonero da
responsabilità prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2001, ovvero per non avere le due società ricavato alcun profitto dalle operazioni
incriminate poste in essere ad esclusivo vantaggio degli indagati, vertici apicali
delle stesse.
Tali decisioni, su ricorso del Pubblico Ministero, venivano annullate dalla
Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, con sentenze del 22 maggio 2013,
per erronea applicazione del citato art. 5, comma 2, decreto legislativo 231 del
2001, essendo stato ritenuto ravvisabile nella vicenda, insieme all'interesse delle
persone fisiche indagate al conseguimento di benefici personali, un concorrente
vantaggio dell'ente determinato dall'incremento artificioso del capitale, e per non
aver considerato la c.d. confisca in funzione di riequilibrio di cui all'art. 6, comma
5, del decreto 231 del 2001, consentita anche in caso di esclusione di
responsabilità amministrativa dell'ente.
Sennonché, pochi giorni prima - 16 aprile 2013 - della decisione della
Cassazione la Uniland e la Housebuilding erano ammesse al concordato
preventivo; ciò induceva il Pubblico Ministero a modificare, nel corso dell'udienza
preliminare del giorno 1° giugno 2013, le imputazioni nei confronti degli
indagati, ai quali veniva contestata la violazione degli artt. 236, comma secondo,
n. 1, e 223, comma secondo, della legge fallimentare, sul presupposto che la
commissione dei reati societari contestati - violazione degli artt. 2621, 2622 e
2632 cod. civ. - aveva concorso a cagionare il dissesto, ed a lasciare invariati i
capi di incolpazione -
F-bis
e R - nei confronti delle due società.
2.
Il 22 luglio 2013 il Tribunale del riesame di Bologna, quale giudice di
rinvio, ripristinava il sequestro preventivo in danno delle due società ritenendo
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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