Sentenza Nº 10959 della Corte Suprema di Cassazione, 16-03-2016

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:10959PEN
Date16 Marzo 2016
Judgement Number10959
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Omissis
omissis
C.A.
nato
SENTENZA
sul ricorso proposto
dalla persona offesa
IF.M.C.
Omissis
ata a
Omissis
nel procedimento a carico di
avverso il decreto del 01/07/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Luisa Bianchi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato.
Penale Sent. Sez. U Num. 10959 Anno 2016
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: BIANCHI LUISA
Data Udienza: 29/01/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il procedimento.
Con decreto dell'Il luglio 2014 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano, su conforme richiesta del Pubblico ministero, disponeva
l'archiviazione del procedimento penale a carico di A.C.
indagato, a
seguito della presentazione di querela da parte di M.C.F.
per i
delitti di cui agli articoli
612-bis
e 594 cod. pen.
2.
Il ricorso per cessazione.
Il difensore della persona offesa ricorreva per cessazione deducendo la
violazione dell'articolo 408, comma
3-bis,
cod. proc. pen.
Rappresentava di aver avuto conoscenza del provvedimento in data 25
novembre 2015 in occasione di un controllo in Cancelleria nel corso del quale
aveva provveduto ad estrarne copia; di aver appreso già dalla informazione di
garanzia che il procedimento aveva ad oggetto i reati di cui agli artt. 612-bis e
594 cod. pen.; di non aver ricevuto avviso della richiesta di archiviazione del
pubblico ministero.
Rilevava che: il comma
3-bis
dell'articolo 408 cod. proc. pen., come
novellato dall'art. 2, comma 1, lett.
g),
del d.l. n. 93 del 2013, convertito, con
modificazione, dalla legge n. 199 del 2013, impone la notifica dell'avviso della
richiesta di archiviazione in tutti i casi di «delitti commessi con violenza alla
persona», a prescindere dalla richiesta della persona offesa, che nella specie non
era stata formulata; il delitto di cui all'art. 612-bis cod, pen, deve ritenersi senza
dubbio incluso tra le fattispecie delittuose nelle quali la condotta si manifesta
«con violenza alla persona».
Sosteneva che dal mancato rispetto dell'obbligo in questione era conseguita
una nullità assoluta e insanabile.
3.
L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
3.1. La Quinta Sezione penale, con ordinanza in data 9 luglio 2015,
rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 618 cod. proc. pen, per
la speciale importanza della questione che ne costituiva oggetto, involgente
anche contrasto tra decisioni espresse dalla Corte di cessazione.
La Sezione rimettente ripercorre la genesi dell'attuale formulazione dell'art.
408, comma
3-bis,
cod. proc. pen., frutto di una modifica intervenuta in sede di
conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, ed evidenzia che la novella
legislativa giustifica due differenti possibilità di lettura, parimenti ragionevoli.
Oltre a quella fatta propria dalla ricorrente, potrebbe ritenersi che la mancata
•RAUA 2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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