Sentenza Nº 10694 della Corte Suprema di Cassazione, 27-03-2020

Presiding JudgeDIOTALLEVI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2020:10694PEN
Date27 Marzo 2020
Judgement Number10694
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
TORTORICI FRANCESCA N. IL 17/05/1977
RIGGIO MICHELE N. IL 26/12/1970
avverso la sentenza n. 61/2018 GIUDICE DI PACE di TERMINI
IMERESE, del 01/02/2019
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2019 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10694 Anno 2020
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
Data Udienza: 30/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ricorre per cassazione
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Innerese che in data 1/2/2019 ha assolto
Tortorici Francesca e Riggio Michele dal reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen. loro ascritto
perché il fatto non costituisce reato.
Con un unico motivo di ricorso, l'ufficio ricorrente deduce la violazione di legge per essere
stata riconosciuta la scriminante dello stato di necessità sulla base di circostanze non accertate
in concreto, bensì ritenute meramente "verosimili" o "probabili", invocando pronunce
giurisprudenziali riferentesi, invece, a fattispecie assolutamente diverse, aventi ad oggetti beni
di edilizia residenziale pubblica. L'ufficio ricorrente, invece, deduce l'inapplicabilità
dell'esimente in parola sia per essere stato accertato un mero disagio abitativo e non l'urgenza
assoluta ed improrogabile di un alloggio, sia per non essere stato invocato l'ausilio dei servizi
sociali o di altre istituzioni pubbliche di assistenza che avrebbero potuto evitare l'urgenza
improrogabile di un alloggio.
2.
Il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto la scriminante
dello stato di necessità senza evidenziare alcuno degli elementi riconosciuti dalla
giurisprudenza di questa Corte di Cassazione come necessari per la configurazione della
scriminante in parola.
Premesso che nel caso in esame non si vette in materia di edilizia residenziale pubblica,
trattandosi, invece, dell'occupazione di una villetta sottoposta a custodia in un procedimento di
esecuzione immobiliare, deve, comunque, rilevarsi che, secondo la consolidata e condivisibile
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'illecita occupazione di un bene immobile é
scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può
consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti
fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, però,
per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali
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l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Sez. 6, n. 28115 del
05/07/2012, Sottoferro e altri, Rv. 253035), elementi in alcun modo evidenziati nella
sentenza impugnata, se non con un generico riferimento alli "esigenza di un alloggio" da parte
del Riggio e della Tortorici.
In tal modo la sentenza impugnata non si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte
che, nel riconoscere un'interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona,
mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone, però, una più attenta e penetrante indagine
giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano
indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della
necessità ed della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei
terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni
eccezionali e chiaramente comprovate (Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003, PG in proc. Bocchino,
Rv. 225447) ed ha, altresì, evidenziato che lo stato di necessità può essere invocato solo per
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine
di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015,
Cannalire, Rv. 263296).
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altro giudice di pace del
medesimo ufficio. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, in
assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, deve
trovare applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta
salva l'ipotesi del ricorso per "saltum" disciplinata dall'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen.,
il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza (Sez. 5, n. 2669
del 06/11/2015, Pg in proc. Raspini, Rv. 265711).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Termini
Imerese in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2019
L'estensore
Luc
mperiali
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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