Sentenza Nº 10561 della Corte Suprema di Cassazione, 05-03-2014

Presiding JudgeCHIEFFI SEVERO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:10561PEN
Date05 Marzo 2014
Judgement Number10561
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gubert Leone, nato a Imer il 20/10/1949
avverso l'ordinanza in data 12/02/2013 del Tribunale di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Carlo Destro, che
ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in
accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del ricorso nel resto.
Penale Sent. Sez. U Num. 10561 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
Data Udienza: 30/01/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, in data 18
gennaio 2013, richiese il sequestro preventivo di un immobile abitativo avente
un valore di euro 486.000 di proprietà di Leone Gubert, persona sottoposta ad
indagini per il reato previsto dall'art.
10-ter
quanto, nella qualità di legale rappresentante della Trento Pack s.r.I., aveva
omesso di versare per i periodi di imposta 2009 e 2010 l'imposta sul valore
aggiunto per complessivi euro 455.827,27. Il debito di imposta, al netto delle
rate versate, in conseguenza di un accordo con l'Agenzia delle entrate per il
rientro dei debiti tributari, ammontava ad euro 332.228,52.
2.
Con ordinanza del 22 gennaio 2013 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Trento rigettò la richiesta del P.M. assumendo che non era stata
evidenziata alcuna ragione di
periculum.
3.
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trento interpose appello deducendo la sussistenza del
fumus
commissi delicti
(in ragione degli omessi versamenti di imposta nei termini) e del
periculum
(implicito nella confiscabilità di beni per equivalente, posto che nei
casi di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applica l'art. 322-ter
cod. pen. in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 143, della legge 24
dicembre 2007, n. 244).
4.
Nel corso del procedimento cautelare d'appello l'indagato (il quale, sentito
dalla polizia giudiziaria, aveva ammesso il fatto contestato sostenendo che: la
società si era trovata in gravi difficoltà economiche dal luglio del 2008 a causa
della perdita di un cliente importante; ciò aveva prodotto una mancanza di
liquidità; aveva usato le risorse per pagare i fornitori e i dipendenti, piuttosto che
adempiere le obbligazioni verso l'erario), assumeva: a) di non aver
personalmente conseguito alcun profitto del reato, confluito alla società; b) che,
perciò, nessuna confisca avrebbe potuto essere disposta nei suoi confronti; c)
che il pagamento rateale concordato tra la società e l'Agenzia delle Entrate aveva
fatto venir meno le ragioni del sequestro; d) che il patrimonio della società,
soggetto beneficiario del profitto del reato, poteva, per la sua consistenza,
essere sottoposto a sequestro; e) che mancava l'elemento soggettivo del reato
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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