La sentenza n. 10471 del 2014: sequetro preventivo dei beni gravati da pegno e ipoteca; applicabilità delle norme antimafia ai sequestri penali

AutoreSergio Beltrani
Pagine59-61
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giur
Rivista penale 1/2015
LEGITTIMITÀ
LA SENTENzA N. 10471 dEL 2014:
SEquETRo PREVENTIVo
dEI bENI gRAVATI dA PEgNo
E IPoTEcA; APPLIcAbILITà
dELLE NoRmE ANTImAfIA
AI SEquESTRI PENALI
di Sergio Beltrani
Con la sentenza n. 10471 del 2014, la Corte di cassazio-
ne ritorna ad esaminare il problema dell’assoggettabilità
a seguito preventivo di beni sottoposti a diritti reali di
garanzia (pegno di ipoteca).
In argomento vanno ricordati due non recenti inter-
venti delle Sezioni Unite.
Con la sentenza n. 9 del 18 maggio - 3 dicembre 1994,
Ric. Comit Leasing Spa in proc. Longarini, rv. 199173-4 (in
Giur. it. 1995, 8, 2, 500 ss., con nota di F. VIGGIANO, Sul
sequestro preventivo di beni costituiti in pegno), le Sezio-
ni Unite (in fattispecie relativa a sequestro di titoli costi-
tuiti in pegno in favore di un istituto di credito da parte di
soggetto indagato, tra l’altro, per corruzione) affermarono
che il sequestro preventivo a scopo impeditivo, disciplina-
to dall’art. 321, comma primo, c.p.p., può avere ad oggetto
anche beni che siano stati costituiti dall’indagato in pegno
regolare, e ciò in quanto la disponibilità di questi da parte
del creditore, pur penetrante, non può essere considerata
assoluta né esaustiva di tutte le facoltà spettanti al debito-
re garante il quale, oltre all’eventuale recupero dell’ecce-
denza del pegno, può essere alienare il bene o attivarsi per
l’estinzione dell’obbligazione ed ottenere la restituzione
dell’eadem res fornita in garanzia. In tali ipotesi, tuttavia,
il giudice di merito che dispone la misura può limitare
l’estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore
indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà
di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo
all’illecito penale; ed anzi tale scissione delle rispettive
sfere di disponibilità, ai f‌ini di una diversa diversif‌icazione
dell’ambito di eff‌icacia del vincolo, è da considerarsi dove-
rosa quando le esigenze cautelari che fondano la misura
consistono nel pericolo di commissione di nuovi reati, o di
aggravamento di quelli già commessi, derivante soltanto
dal comportamento del debitore indagato.
Anche il sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca
di cui all’art. 321, comma secondo, c.p.p., può essere ap-
plicato anche su beni costituiti in pegno regolare; tuttavia
quando l’adozione della suddetta misura di sicurezza è
facoltativa, per esserne l’oggetto non illecito in modo as-
soluto, devesi tener conto che la conf‌iscabilità è esclusa
dall’ “appartenenza” della cosa a persona estranea al rea-
to, e che tale concetto comprende non solo il diritto di pro-
prietà ma anche i diritti reali di garanzia. Pertanto, in tali
ipotesi, poiché sul bene pignorato coesistono due diversi
tipi di disponibilità (l’una, penetrante me non assoluta,
da parte del creditore pignoratizio, e l’altra, residuale,
da parte del debitore garante) le cui relative facoltà pos-
sono concettualmente scindersi, il vincolo derivante dal
sequestro deve essere limitato alle facoltà inerenti alla
posizione del debitore garante, lasciando impregiudicante
quelle spettanti, sullo stesso bene, al creditore pignora-
tizio estraneo all’illecito penale. In proposito, le Sezioni
Unite precisarono che spetta al giudice, in virtù dei poteri
conferitigli dall’art. 259, comma primo, c.p.p., applicabile
in virtù dei richiami contenuti negli artt. 104 ed 81 disp.
att. c.p.p., adottare gli accorgimenti più opportuni per as-
sicurare, con equilibrio degli opposti interessi, la corretta
custodia ed amministrazione delle cose sequestrate, pro-
cedendo, se del caso, a designare come custode lo stes-
so creditore pignoratizio, con le facoltà che gli derivano
dal diritto di garanzia, f‌ino alla vendita e all’assegnazione
della cosa o del credito dato in pegno, sotto il controllo
dell’autorità giudiziaria penale.
Con la sentenza n. 9 del 28 aprile - 8 giugno 1999, Ric.
Bacherotti, rv. 213511 (in Foro it. 1999, II, 571 ss., con os-
servazioni di G. CANZIO), le Sezioni Unite hanno chiarito
che l’applicazione della conf‌isca non determina l’estin-
zione del preesistente diritto di pegno costituito a favore
di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro,
avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività
criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione
di buona fede e di aff‌idamento incolpevole. In siffatta ipo-
tesi la custodia, l’amministrazione e la vendita delle cose
pignorate devono essere compiute dall’uff‌icio giudiziario e
il giudice dell’esecuzione deve assicurare che il creditore
pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle
somme ricavate dalla vendita.
Con specif‌ico riferimento alla specif‌ica fattispecie (di
usura) sottoposta al suo esame, la Suprema Corte ha, al-
tresì, precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua
resistenza agli effetti della conf‌isca non comporta l’estin-
zione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che
in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall’attività
criminosa, bensì determina la sola sostituzione del sogget-
to attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizio-
ni sulla surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., dato
che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può
esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire
le somme che non ha potuto acquistare perché destinate
al creditore munito di prelazione pignoratizia.
La non incompatibilità del sequestro preventivo con i
diritti reali di garanzia è stata successivamente ribadita
da sez. VI, sentenza n. 28823 del 17 maggio - 26 luglio
2002, rv. 222749, a parere della quale, in tema di misure

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