Sentenza Nº 10463 della Corte Suprema di Cassazione, 15-04-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:10463CIV
Judgement Number10463
Date15 Aprile 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10463
Anno
2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO
Data
pubblicazione:
15/04/2019
SENTENZ.A
sul
ricorso
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14
proposto
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RITENUTO IN
FATTO
1 Il Pubblico Ministero presso
il
Tribunale di Locri
nell'ambito
del
procedimento penale n.
1276/07
liquidava in favore del
dr.
Genchi,
quale compenso per
l'attività
svolta come consulente tecnico,
la
somma
17.732,68
Euro
(€.
2.
732,68
per
onorari e €.
15.000,00
per
rimborso
spese ex art. 56
TU
spese di giustizia).
Il
consulente proponeva opposizione ex D.Lgs. n. 115 del
2002,
art.170
chiedendo
la
liquidazione integrale delle spese
documentate
e
un
maggior
compenso.
Il
tribunale
di Locri, con
provvedimento
9 febbraio 2011,
rideterminava
il
compenso elevandolo a
€.
42.269,25
(€.
39.536,57
per
spese vive e €. 2.
732,68
per
onorari).
Con ordinanza
2177/2013
questa Corte
ha
cassato il
provvedimento
del Tribunale perché occorreva
integrare
il
contraddittorio
nei confronti del Ministero della Giustizia.
All'esito del procedimento di rinvio, il Tribunale di Locri, con
l'ordinanza in epigrafe indicata
ha
rigettato
l'opposizione del Genchi
osservando:
-che sulla liquidazione delle spese
il
consulente risultava ormai
soddisfatto essendo stata data esecuzione all'ordinanza
9.2.2011;
-che,
quanto
alla determinazione degli onorari, era condivisibile
la
precedente ordinanza del
9.2.2011
secondo cui gli incarichi e le
proroghe non potevano eccedere
il
termine
di sei mesi di cui
all'art.
277
comma 4 cpp
oltre
il
quale nessuna liquidazione può essere richiesta o
concessa;
-che,
come già
ritenuto
dal P.M., nel caso in esame non ricorreva
l'ipotesi prevista dall'art. 52
DPR
n.
115/2002
per
l'aumento
degli
onorari fino
al
doppio.
2 L'opponente
ha
proposto
nuovamente
ricorso
per
cassazione a
cui resiste
il
Ministero della Giustizia con controricorso contenente
ricorso incidentale sulle spese.
,
Avviato il ricorso alla
trattazione
camerale, il Procuratore Generale
ha
concluso
per
l'inammissibilità del ricorso principale e
il
rigetto
di
quello incidentale.
Con ordinanza interlocutoria del
21.3.2018
il
Collegio ha disposto
la
discussione in pubblica udienza.
CONSIDERATO
IN
DIRITTO
1 Preliminarmente vanno esaminate e respinte le eccezioni di
inammissibilità del ricorso sollevate dall'Avvocatura dello
Stato
e dal
Procuratore Generale:
contrariamente
a quanto
si
sostiene,
il
ricorso,
anche
se
privo di un espresso richiamo alle ipotesi di cui all'art. 360 cpc
lascia comunque comprendere che il tenore della critica investe
la
violazione di
norme
di
diritto
e quindi
il
riferimento
è
al
parametro
dell'art. 360 n. 3 cpc. Del resto, come
affermato
dalle sezioni unite, il
ricorso per cassazione, avendo
ad
oggetto
censure espressamente e
tassativamente
previste dall'art. 360,
primo
comma, cod. proc. civ.,
deve essere articolato in specifici
motivi
riconducibili in maniera
immediata
ed
inequivocabile
ad
una delle cinque ragioni di
impugnazione stabilite dalla citata disposizione,
pur
senza
la
necessaria
adozione di
formule
sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una
delle predette ipotesi (v. Sez.
U,
Sentenza n. 17931 del
24/07/2013
Rv.
627268).
2 Ciò chiarito e passando all'esame del ricorso, con l'unico
complesso
motivo
il
Genchi deduce
la
violazione delle
norme
che
regolano i criteri di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice,
stabiliti dagli
artt.
49,50,51,52,56,71,165,168
e 170
DPR
n.
115/2002
nonché di altre disposizioni
tra
cui quella dell'art. 15 del
D.
Lvo n.
150/2011
anche in relazione agli
artt.
24 e 11 Cast, quelle degli
artt.
360,392,394
e 702 cpc, quella dell'art. 2225
cc
in relazione agli
artt.
3 e
36 Cast., e quelle degli
artt.
358, 359, 221, 226, 227, 232 e
407
cpp,
nonchè 73
att.
cpp.
Premessa l'analitica ricostruzione di
tutta
l'attività
svolta in qualità
di consulente tecnico nel procedimento penale con pluralità di indagati
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per
delitti
in
materia
di
armi,
estorsione,
traffico
di
stupefacenti
e
altro,
il
ricorrente
critica
essenzialmente
la decisione del
Tribunale
nella
parte
in cui ha
negato
gli
onorari
nella
misura
richiesta.
Il
ricorso è
fondato
limitatamente
alla
dedotta
falsa applicazione
della disposizione di cui
all'art.
227,
comma
4
c.p.p.,
norma
dettata
per
la
relazione del
perito
nominato
dal giudice e che ad
avviso
del
ricorrente
non può
valere
per
l'ipotesi
dell'attività
svolta dal
consulente
tecnico
nominato
dal
pubblico
ministero
(v.
ricorso pag.
15).
Il
Genchi era
stato
nominato
consulente
tecnico dal
pubblico
ministero,
con
decreto
del
6.12.2005;
l'incarico,
inizialmente
della
durata
di 30
giorni,
salvo
proroghe
per
il deposito della relazione, è
proseguito,
con
proroghe
autorizzate
dal
pubblico
ministero,
sino
al
21.5
2008.
Il
Tribunale
ha
ritenuto
corretta
la
riduzione delle vacazioni
contenuta
nel
decreto
di liquidazione perché
la
durata
dell'incarico
e
delle
proroghe
non
poteva
comunque
superare
il
termine
massimo
dei
sei mesi
previsto
dall'art.
227
comma
4
c.p.p
(nell'ordinanza,
per
mero
errore
materiale
è
scritto
277,
ndr).
Il
comma
4
dell'art.
227,
rubricato
"relazione perita/e",
prevede
che
"il
termine
per
risposta
ai
quesiti, anche se
prorogato,
non
può
superare i sei mesi". Secondo
la
giurisprudenza
di
questa
Corte,
"in
tema di perizia, il mancato
rispetto
del
termine,
di
natura
ordinatoria,
per
il deposito della relazione non ne
comporta
la
nullità
o
l'inutilizzabilità", ma il
ritardo
in cui sia incorso
l'ausiliario
del giudice
rileva sul piano del
compenso
(cfr.
Cass. pen.
n.
13108/2017).
La
disposizione è
però
dettata
per
il
perito
nominato
dal giudice e
non
per
il
consulente
tecnico
nominato
dal pubblico
ministero
a
norma
dell'art.
359
c.p.p.
L'articolo dispone,
al
primo
comma,
che
"il
pubblico
ministero, quando procede
ad
accertamenti, rilievi segna/etici,
descrittivi
o
fotografici
e
ad
ogni
altra
operazione tecnica
per
cui
sono necessarie
specifiche competenze, può
nominare
e avvalersi
di
consulenti, che non
possono
rifiutare
la
loro opera;
il
consulente -prosegue
il
secondo
comma -può essere autorizzato
dal
pubblico
ministero
ad
assistere a
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singoli
atti
di indagine". Nessun
termine
è previsto
per
la
durata
dell'incarico del consulente -
se
non il
termine
generale dello
svolgimento delle indagini preliminari di cui all'art.
407
c.p.p. - e l'art.
359 non fa rinvio alcuno all'art. 227 c.p.p.
assume rilievo
la
previsione dell'art. 73 delle
norme
di
attuazione, coordinamento e
transitorie
del codice di procedura penale
secondo cui
"per
la
liquidazione del compenso
al
consulente tecnico si
osservano le disposizioni
previste
per
il
perito":
il
rinvio
infatti
è disposto
unicamente per il compenso e non per
la
durata dell'incarico.
3
La
seconda parte del
motivo
denuncia violazione degli
artt.
52
del d.p.r. n.
115/202,
per
avere il Tribunale disatteso
la
doglianza
relativa
al
diniego dell'aumento del doppio dell'onorario di cui all'art. 52
del citato
d.p.r.
senza dare congrua motivazione.
Il
motivo
è infondato.
L'aumento fino
al
doppio degli onorari consentito
dall'art.
52 del
D.P.R. n. 115 del 2002
per
le prestazioni eccezionali, costituisce
oggetto
di un potere discrezionale
attribuito
al
giudice, che lo esercita mediante
il
prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e
la
cui
decisione è insindacabile
in
sede di
legittimità,
ove
congruamente
motivata
(cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del
21/09/2017
Rv.
645430;
Sez. 2, Sentenza n. 20235 del
18/09/2009
Rv.
610341).
Nel caso in esame il Tribunale ha escluso tale ipotesi condividendo
la
conclusione del pubblico ministero e quindi nessuna violazione di
legge sussiste,
mentre
il vizio di motivazione oggi non è più denunziabile
per espressa previsione legislativa (v.
art.
360 comma l n. 5 cpc nella
nuova versione applicabile ratione temporis).
Il
provvedimento
impugnato
va cassato unicamente in relazione
alla parte di
motivo
accolto e il giudice di rinvio
rideterminerà
l'onorario
dovuto
al
ricorrente considerando che non
trova
applicazione
al
consulente tecnico nominato dal pubblico ministero il
termine
di sei mesi
di cui
al
comma 4 dell'art. 227 c.p.p.
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Resta così logicamente assorbito l'esame del ricorso incidentale
proposto dal Ministero della Giustizia sulla compensazione delle spese.
Il
giudice di rinvio, che
si
designa nel medesimo
tribunale
in
persona di diverso
magistrato,
provvederà anche in relazione alle spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
La
Corte accoglie
il
ricorso nei
limiti
di cui in motivazione e dichiara
assorbito
il
ricorso incidentale; cassa l'ordinanza
impugnata
in relazione
alla parte di
motivo
accolto e rinvia, anche per
le
spese del giudizio di
legittimità,
al
Tribunale di Locri in persona di diverso
magistrato.
Roma,
8.1.2019.

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