Sentenza Nº 10122 della Corte Suprema di Cassazione, 28-05-2020

Presiding JudgeSORRENTINO FEDERICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:10122CIV
Date28 Maggio 2020
Judgement Number10122
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 14323/14 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta
e difende.
-ricorrente-
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. e UNIPOL SERVIZI
IMMOBILIARI S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, viale Giuseppe
Mazzini n.11 presso lo studio degli Avv.ti Gabriele Escalar e
Vittorio Giordano dai quali sono rappresentate e difese, per
procura a margine del controricorso con ricorso incidentale
-controricorrenti/ricorrenti incidentali-
per la cassazione della sentenza n.205/14 della Commissione
tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17.01.2014;
al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n.2510/2016 proposto
da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10122 Anno 2020
Presidente: SORRENTINO FEDERICO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
Data pubblicazione: 28/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma,
viale Giuseppe Mazzini n.11 presso lo studio dell'Avv.Gabriele
Escalar che la rappresenta e difende per procura a margine del
ricorso;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta
e difende.
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n.2669/15 della Commissione
tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16.6.2015.
udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del
3.12.2019 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.Rita Sanlorenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e di quello incidentale iscritto al n.r.g. 14323/14 e per il
rigetto del ricorso iscritto al n.2510/2016;
udito per l'Agenzia delle Entrate l'Avv.Andrea Giordano;
udito per UNIPOLSAI S,p.a l'Avv.Gabriele Escalar.
Fatti di causa
A seguito di verifica fiscale, agli effetti delle imposte dirette
e dell'IVA, nei confronti della società Immobiliare Lombarda
S.p.A. (che aveva esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo,
in qualità di consolidata della Fondiaria Sai S.p.a.) venne emesso
processo verbale di constatazione con il quale, per quello ancora
rileva in questa sede, vennero formulati i seguenti rilievi, ai fini
IRES:
-con riferimento al "fondo oneri di urbanizzazione" e al "fondo
manutenzione immobili" (costituiti dalla società Premafin, negli
anni precedenti alla scissione parziale, in virtù della quale il ramo
di azienda immobiliare, unitamente a tali fondi, pervenne, a
Immobiliare Lombarda) gli accertatori contestarono che la
Società non avesse fornita la prova in merito alla tassazione del
saldo iniziale dei fondi, alla data in cui aveva avuto effetto
l'operazione di scissione e ritennero, pertanto, che la variazione in
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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