Sentenza Nº 10081 della Corte Suprema di Cassazione, 16-03-2020

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:10081PEN
Judgement Number10081
Date16 Marzo 2020
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Radoman Vladan, nato a Cetinje Montenegro il 24-10-1982
Rodrígues Don Santos Pamela, nata a San Paolo Brasile il 11-06-1985
avverso la sentenza del 28-04-2017 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso
per l'annullamento con rinvio in riferimento all'aggravante contestata al capo a);
rigetto nel resto per Vladan Radoman; per l'annullamento con rinvio
limitatamente all'aggravante con riferimento al capo b) ed inammissibilità per il
resto per Pamela Dos Santos Rodríguez;
uditi per i ricorrenti gli avvocati Filippo Dinacci ed Armando Veneto nonché Nicola
Caricaterra, quale sostituto processuale dell'avvocato Fabio Spaziani, che hanno
concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10081 Anno 2020
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 21/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte
d'appello di Reggio Calabria ha riformato, per quanto qui interessa, la sentenza
emessa dal Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale della medesima città
nei confronti di Vladan Radonnan e di Pamela Dos Santos Rodrigues,
rideterminando la pena, quanto al primo, previa esclusione per il capo a)
dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991, e di quella di cui
al comma 3 dell'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni diciassette,
mesi nove e giorni dieci di reclusione e, quanto alla seconda, rideterminando la
pena, previa esclusione per il capo d) dell'aggravante di cui al comma 3
dell'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni otto, mesi dieci e giorni venti di
reclusione.
A Vladan Radoman era stato contestato - unitamente a Bruno Curulli,
Fabrizio Nardella, Vito Francesco Zinghinì (le cui posizioni sono state
separatamente giudicate nel giudizio di cassazione) ed altri - il reato di cui
all'articolo 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 4 legge 16 marzo
2006, n. 146 (capo a) per essersi associati tra loro e con una pluralità di soggetti
sudamericani (non identificati), al fine di commettere una pluralità indeterminata
di delitti di importazione, codetenzione, trasporto e successiva cessione a terzi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Vito Zinghinì in qualità di promotore, organizzatore e finanziatore, Radoman
nella qualità di finanziatore e gli altri in qualità di partecipi. In Natile di Careri ed
altrove, condotta permanente dal 31 dicembre 2011 e fino al marzo 2014; con le
aggravanti della natura transnazionale del reato, del numero di persone
superiore a dieci (quest'ultima aggravante è stata poi esclusa dalla Corte
d'appello).
Al ricorrente era stato poi contestato - anche in concorso con Pasquale
Bifulco, Savo Korac, Riviera Tonnasin e Pereira Dutra Wagner ed unitamente ad
Antonio Pipicella, e Vito Francesco Zinghinì (questi ultimi giudicati separatamente
nel giudizio di cassazione) - il reato di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, d.P.R.
n. 309 del 1990, articolo 4 L. n. 146 del 2006 (capo I) per avere Bifulco, Zinghinì
e Radoman acquistato lo stupefacente presso l'organizzazione brasiliana, il
Tomasin e il Wagner aver fornito lo stupefacente, Pipicella (d'intesa con Bifulco e
Zinghinì) aver partecipato alle trattative con il Radoman, Korac, fiduciario di
Radoman incaricato di assistere allo stivaggio dello stupefacente in Brasile
all'interno del vettore navale, e per aver detenuto - al fine di assicurare il
trasporto preordinato alla importazione Italia - un ingente quantitativo di
stupefacente (108 kg di cocaina), reperito in Brasile nella disponibilità dei corrieri
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Gomes Rodrigues Aparecido e Cotrim Sidney Flavio rispettivamente staffetta e
conducente il veicolo nel quale era trasportato lo stupefacente da caricare in un
vettore navale.
Con le aggravanti dell'ingente quantità e della natura transnazionale del
reato. Nella provincia di Reggio Calabria e in Brasile il 26 aprile 2013 (data del
sequestro in Barra Velha, Santa Caterina).
A Pamela Dos Santos Rodrigues - unitamente a Maria de Fatima Stocker,
Baptista Miguel Ferreira, Michael Jhonson, Mauro Williams Serino, Mancera
Francisco Jurado (separatamente giudicati nel giudizio di cassazione), è stato
invece contestato - quali partecipi - il reato di cui all'articolo 74 commi 1, 2 e 3
.d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 4 L. n. 146 del 2006 ( capo D) per essersi
associati tra loro e con David William Daniels (separatamente giudicato), Michael
Gibbs (separatamente giudicato), Frane Scully e con una pluralità di soggetti
sudamericani allo stato non identificati, al fine di commettere una pluralità
indeterminata di delitti d'intermediazione, codetenzione e successiva cessione a
terzi di sostanza stupefacente dei tipo cocaina in quantità ingenti, da trasportarsi
dal Sud America in Europa.
Alla Stocker tale reato era stato contestato nella qualità di promotore,
organizzatore e finanziatore e agli altri nella qualità di partecipi. Fatto aggravato
dalla natura transnazionale del reato e dal numero di persone superiore a dieci
(quest'ultima aggravante è stata poi esclusa dalla Corte d'appello). In Reggio
Calabria, Brasile e altrove condotta perdurante, accertato dal 15 marzo 2013 al
24 maggio 2013.
2. I ricorrenti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, affidano l'impugnazione
ai seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di
attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
2.1. Vladan Radoman affida il ricorso a sette motivi.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per difetto
di giurisdizione del giudice italiano e vizio di motivazione in relazione all'articolo
6 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere a) ed e), del codice di
procedura penale).
Sostiene che era stata eccepita l'incompetenza del giudice italiano,
risultando
per tabulas
che il delitto contestato
ex
articolo 73 d.P.R. 309 del 1990
di cui al capo I), ritenuto più grave di quello contestato al capo A), era stato
commesso interamente all'estero.
La Corte di appello aveva respinto l'eccezione sul rilievo che una frazione
significativa dell'azione (la fase programmatica) era avvenuta in Italia,
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