Sentenza Nº 10079 della Corte Suprema di Cassazione, 28-05-2020

Presiding JudgeTIRELLI FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:10079CIV
Date28 Maggio 2020
Judgement Number10079
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3580/2013 R.G. proposto da
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore Gianmario Gat-
ta, rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio Silimbani ed Ennio Luponio,
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via M. Mercati,
n, 51;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Giovanni
Civile Sent. Sez. U Num. 10079 Anno 2020
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 28/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ialongo, rappresentato e difeso dagli Avv. Rossana Cataldi, Giuseppina
Chiappinelli e Gianluca Brancadoro, con domicilio eletto in Roma, viale Eu-
ropa, n. 175, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane S.p.a.;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1792/11, depositata il
12 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2019
dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Maurizio Silimbani, Rossana Cataldi e Gianluca Brancado-
ro;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Marcello
MATERA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Milano Assicurazioni S.p.a. convenne in giudizio la Poste Italiane
S.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro
5.130,85, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla negoziazione di
un assegno di traenza non trasferibile, emesso dalla Banca SAI S.p.a., su
incarico di essa attrice, all'ordine di Giuseppe Russo.
Premesso che il titolo, mai ricevuto dal beneficiario, era stato posto allo
incasso presso gli sportelli della convenuta da una persona diversa, alla
quale era stato pagato senza che ne fosse accertata l'identità con la dovuta
diligenza, l'attrice espose di aver dovuto provvedere all'emissione di un altro
assegno del medesimo importo, per estinguere il proprio debito.
Si costituì la convenuta, ed eccepì l'infondatezza della domanda, soste-
nendo che l'assegno, non recante alcun segno di contraffazione, era stato
diligentemente pagato previa esibizione dei documenti identificativi del por-
tatore, ed il relativo importo, regolato in stanza di compensazione, era stato
reso disponibile solo dopo la scadenza del termine previsto; aggiunse che la
sottrazione del titolo era imputabile esclusivamente all'attrice, che lo aveva
incautamente spedito per posta ordinaria, in violazione dell'art. 83 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT