Sentenza Nº 10076 della Corte Suprema di Cassazione, 28-05-2020
Presiding Judge | D'ASCOLA PASQUALE |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2020:10076CIV |
Judgement Number | 10076 |
Date | 28 Maggio 2020 |
Court | Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
SENTENZA
sul ricorso 401-2016 proposto da:
GIORGI MARIA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa
dall'Avvocato GIAN FRANCO RENIER e dall'Avvocato GIULIO
GUARNACCI, presso il cui studio a Roma, via Zara 13,
elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
GIORGI MARINA, GIORGI PAOLA e GIORGI CAMILLA,
rappresentate e difese dall'Avvocato FRANCESCO
GASPARINETTI e dall'Avvocato ARNALDO VERGANO, presso il
cui studio a Roma, via delle Fornaci 44, per procura speciale a
margine del controricorso
- controricorrenti
—
avverso la sentenza n. 354/2015 della CORTE D'APPELLO DI
TRIESTE, depositata il 27/5/2015;
c-;
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10076 Anno 2020
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 28/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
19/11/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica CORRADO MISTRI, il
quale ha concluso per rigetto del primo, del secondo, del terzo
e del quinto motivo e, per l'inammissibilità o, in subordine, per
il rigetto del quarto e del sesto;
sentito, per la ricorrente, l'Avvocato GIULIO GUARNACCI;
sentito, per le controricorrenti, l'Avvocato FRANCESCO
GASPARI N ETTI.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Pordenone, con sentenza del 26/9/2012,
dopo aver premesso che: - in data 18/1/2006 era deceduta
Antonia Fabris; - Marina, Paola e Camilla Giorgi, in
rappresentazione del padre premorto, hanno chiesto,
relativamente all'eredità devoluta dalla nonna, lo scioglimento
della comunione intercorrente con la zia Maria Giuseppina
Giorgi per effetto del testamento olografo con il quale, in data
6/5/2004, la
de cuius
aveva attribuito la qualità di eredi alle
attrici, in via unitaria, per la quota di un mezzo, e alla
convenuta Maria Giuseppina Giorgi, per la residua quota; - le
attrici avevano contestato l'entità del
relictum relativamente
alle somme detenute dalla defunta sul proprio conto corrente:
la disponibilità alla data di apertura della successione, pari ad
C. 2.000,00, non era, infatti, coerente con le risorse della
nonna defunta, come emerge dalle evidenze documentali
inerenti alle movimentazioni effettuate sul conto corrente in
questione, con riferimento al periodo tra il 2002, epoca in cui la
defunta aveva cominciato a perdere la propria autosufficienza
fisica ed era stata di fatto assistita e coadiuvata dalla figlia
Maria Giuseppina, e l'apertura della successione; - le attrici,
Ric. 2016 n. 401, Sez. 2 - PU del 19 novembre 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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