Sentenza Nº 10056 della Corte Suprema di Cassazione, 10-04-2019

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:10056CIV
Judgement Number10056
Date10 Aprile 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 9090-2015 proposto da:
5UCIETÀ RAFF
-
AhLL1
OSCAR &
C. 5,N.C" rd1.21,nsellt.dtd e
difesa dall'Avvocato MICHELE SESTA e dall'Avvocato LUIGI
ALBISINNI, presso il cui studio a Roma, via
F.
Cesi 72,
elettivamente domicilia, per procura speciale in calce del
ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI RIMINI, rappresentato e difeso dall'Avvocato
PIERO GIORGIO TENTONI, dall'Avvocato ASTORRE MANCINI e
dall'Avvocato WILMA MARINA BERNARDI ed elettivamente
domiciliato a Roma, via Ortigara 3, presso lo studio
dell'Avvocato MICHELE AURELI, per procura speciale in calce al
controricorso
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
RAFFAELLI OSCAR WALTER ANTONIO e RAFFAELLI CARLA
- intimati -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10056 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 10/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
9
avverso la sentenza n. 502/2014 della CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA, depositata il 13/2/2014;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
22/1/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale della. Repubblica, Dott. CORRADO
MISTRI, il quale ha chiesto l'accoglimento per quanto di
ragione del secondo e del terzo motivo del ricorso principale,
assorbito o inammissibile il ricorso incidentale;
sentito, per la ricorrente, l'Avvocato MICHELE SESTA;
sentito, per il controricorrente, l'Avvocato MICHELE AURELI.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Rimini, con sentenza del 16/9/2005, ha
rigettato le domande con le quali il Comune di Rimini aveva
chiesto, da un lato, il rilascio di un'area prospiciente il
lungomare, distinta nel catasto terreni del predetto Comune al
foglio 88, mappale 2391/parte di complessivi mq. 503,73 circa,
asseritamente occupata senza titolo dalla s.n.c. Raffaelli Oscar
e C., e, dall'altro lato, il pagamento dell'indennizzo.
Il tribunale, invece, in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta dalla società convenuta, ha dichiarato
l'acquisto, in favore della stessa, dell'area in questione, per
usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.
1158 c.c..
Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che, in forza delle
testimonianze assunte e dei documenti acquisiti in giudizio, la
società convenuta e, prima della stessa, i suoi danti causa,
avessero avuto la disponibilità del bene controverso fin dal
19624963, usandolo come parcheggio e giardino dell'albergo
ivi gestito, negando, invece, ogni rilievo agli atti con i quali il
Comune aveva inteso dimostrare l'inesistenza di un possesso
Ric. 2015 n. 9090, Sez. 2 PU del 22 gennaio 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3
utile ai fini dell'usucapione. In particolare, il tribunale ha
ritenuto, tra l'altro, l'irrilevanza: - della domanda in data
1/7/1959 di concessione dell'area da parte di Aldo Raffaelli, in
ragione della dimostrata restituzione del bene il 15/6/1960 e
dal successivo nuovo possesso del Raffaelli; -
dell'assoggettamento dell'area alla TOSAP, che può rilevare
solo per la consapevolezza degli assoggettati dell'altrui
proprietà ma non esclude il loro potere di fatto sulla cosa; - del
verbale del 6/11/1995 di riconfinamento dell'area controversa,
che non esprimerebbe la univoca volontà di attribuire al
proprietario il suo diritto ed in ogni caso è intervenuto quando
si era già compiuto il ventennio utile all'usucapione; - della
comunicazione del 2/8/1986 di Aldo Raffaelli al Comune, in
quanto successiva alla maturazione del ventennio rilevante ai
fini dell'usucapione.
Il Comune di Rimini ha proposto appello denunciando: 1) la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c.,
per aver riconosciuto in capo alla convenuta il possesso pieno
ed esclusivo utile ai fini dell'usucapione dell'area in
contestazione; 2) la violazione e la falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., per l'omessa e comunque erronea
valutazione delle prove prodotte dall'attore, non considerate in
modo complessivo; 3) la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 1165 e 2937 c.c., per la mancata rilevazione della
rinuncia implicita da parte della convenuta ad avvalersi della
tutela giuridica apprestata dall'ordinamento in tema di
usucapione e per la mancata valutazione delle prove
documentali prodotte dall'attore in ordine alla predetta
rinuncia; 4) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116
c.p.c. e 1967 c.c., per avere il giudice di primo grado ritenuto
assolto l'onere probatorio in capo alla convenuta, con
Ric. 2015 n. 9090, 5ez. 2 PU del 22 gennaio 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT