Sentenza nº 10 della Corte Costituzionale
| Court | Corte Costituzionale |
| Year | 2026 |
| Type of Document | Sentenza |
SENTENZA N. 10
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO;
Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena, con ordinanze del 28 marzo e 18 aprile 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 93 e 99 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22 e 23, prima serie speciale, dell’anno 2025; e nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone con ordinanza dell’8 aprile 2025, iscritta al numero 125 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 26, prima serie speciale, dell’anno 2025;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 28 marzo 2025, iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis (recte: art. 187) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito "[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».
1.1.– Il rimettente è investito di una richiesta di decreto penale di condanna a carico di un imputato «per il reato p. e p. dall’art. 187 C.d.S. perché si poneva alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (nonché per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. per essersi posto alla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l)». Secondo quanto riferisce il giudice a quo, dagli atti di causa risulta che nel gennaio 2025 l’imputato aveva avuto un incidente stradale alla guida della propria motocicletta, e che dall’analisi delle urine effettuata poco dopo in ospedale era emersa una positività alla cocaina e a suoi metaboliti («cut off 300 mg/ml»). Tale accertamento sarebbe peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione («recettiva dei risultati della letteratura scientifica»), «inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positività compatibile con assunzione anche risalente nel tempo». Mancherebbero d’altra parte agli atti «ulteriori significativi elementi» in relazione al reato di cui all’art. 187 cod. strada, in quanto l’imputato, all’arrivo della polizia giudiziaria, «si presentava in stato alterato ma con sintomi riconducibili ad abuso di alcolici e non di stupefacenti» – circostanza poi confermata dagli esami ematici, dai quali risultava alcolemia nel sangue pari a 2,55 g/l.
1.2.– In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente evidenzia che «la accertata positività alla cocaina dell’imputato a seguito delle analisi urinarie» comporterebbe, alla luce dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, «la possibile emissione del richiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti antecedente alla guida», pur non essendo tale circostanza idonea «ad acclarare che l’[imputato] guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, né a determinare quando le stesse siano state assunte». Né risulterebbero «eventuali altri elementi ostativi» all’accoglimento della richiesta di decreto penale.
1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva anzitutto che l’art. 187 cod. strada, come novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce «[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Il tenore letterale di tale disposizione sarebbe «del tutto irrazionale o inammissibilmente generico». In assenza di qualsiasi «delimitazione temporale» dell’assunzione rispetto alla guida, infatti, la fattispecie comporterebbe «la conseguenza […] che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida a 60 anni sarebbe punibile in quanto "guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”». D’altro canto, «[s]e invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura più razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge — sia il cittadino o il magistrato — di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...)».
Né potrebbe demandarsi alla giurisprudenza la funzione di «creare» la norma, interpretandola «come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente», perché una tale interpretazione introdurrebbe nella fattispecie un elemento costitutivo «del tutto estraneo al tenore letterale della norma» e da «modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza». Un tale esito interpretativo, peraltro, «darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente espunti dal legislatore dalla formulazione della norma».
La «[t]otale genericità» della disposizione ne comporterebbe, quindi, la illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 Cost., mancando la fattispecie astratta di «connotati precisi» e di una «descrizione intellegibile» (è citata la sentenza n. 96 del 1981 di questa Corte).
1.4.– Sotto altro profilo, la disposizione lederebbe inoltre il principio di necessaria offensività del reato, parimenti desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost. (è citata la sentenza n. 116 del 2024 di questa Corte), atteso che essa si applicherebbe anche a «condotte prive di alcun pericolo per la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano tracce solo nelle urine)». La letteratura scientifica e la giurisprudenza avrebbero infatti accertato che in molti casi può esservi guida senza alterazione anche dopo l’assunzione di stupefacenti, quando ne siano cessati gli effetti, sicché la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato risulterebbe «irrazionale e arbitraria e non rispondente all’id quod plerumque accidit», in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Una fattispecie già volta ad assicurare una «tutela anticipata della incolumità pubblica e della privata incolumità e proprietà», come l’art. 187 cod. strada, verrebbe così a sanzionare «condotte (non solo non direttamente lesive di tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente è svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione)».
La deroga al principio di necessaria offensività del reato non potrebbe essere, d’altro canto, giustificata con le «possibili difficoltà correlate all’accertamento di una effettiva situazione di alterazione/pericolosità alla guida», attesa la disponibilità di esami e accertamenti scientificamente idonei a tale scopo (come il prelievo ematico) e la possibilità di desumere lo stato di alterazione anche da elementi ulteriori rispetto alle analisi biologiche (come evidenziato nella giurisprudenza della Corte di cassazione). In ogni caso, poi, la mera difficoltà di provare un elemento costitutivo necessario per rendere la previsione di una ipotesi di reato razionale e conforme a Costituzione non potrebbe legittimare la rinuncia a tale elemento.
1.5.– Contrasterebbe, infine, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanzionare, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, chi «guida in stato di ebbrezza» – come pure, al successivo art. 186-bis, chi guida «dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste» –, e prescindere totalmente dallo stato di alterazione, invece, nella fattispecie di cui all’art. 187 cod. strada. Non basterebbe a ricomporre l’incongruenza il fatto che «l’uso di alcool sia in generale lecito […], mentre quello di stupefacenti è sempre illegale», considerato che «il mero generico pregresso consumo di stupefacenti è […] profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e già autonomamente sanzionato (art. 75 DPR n. 309/90)».
Altrettanto irrazionale sarebbe sanzionare, come nel caso dell’art. 187 cod. strada, «chi, avendo patente, guida dopo una pregressa (illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di guida», e non...
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