Sentenza Nº 09908 della Corte Suprema di Cassazione, 09-04-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:9908CIV
Date09 Aprile 2019
Judgement Number09908
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 7983-2017 proposto da:
Gennari Mauro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Di San
Valentino 21, presso lo studio degli avvocati Francesco
Carbonetti e Roberto Della Vecchia, che lo rappresentano e
difendono in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Consob - Commissione Nazionale Per Le Societa' e La Borsa,
elettivamente domiciliata in Roma Via G.B. Martini 3 presso lo
studio degli avvocati Salvatore Providenti, Paolo Palmisano ed
Annunziata Palombella, che la rappresentano e difendono
giusta procura a margine del controricorso;
ba°
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9908 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA
Data pubblicazione: 09/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ministero dell'economia e delle Finanze, domiciliato ex lege in
Roma alla Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale
dello Stato che lo difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso il decreto n. 2007/2016 della Corte d'appello di Lecce,
depositato il 26/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/12/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l'Avvocato Marco Fraccogni per delega dell'Avvocato Della
Vecchia per il ricorrente, l'Avvocato Pio Marrone per
l'Avvocatura dello Stato e l'Avvocato Salvatore Providenti per la
Consob
FATTI DI CAUSA
1.Con decreto del 30 maggio 2005 n. prot. 59326 il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha irrogato, in accoglimento della
proposta Consob, delle sanzioni amministrative a 43 esponenti
aziendali e dipendenti della Banca del Salento - Credito
Popolare Salentino - Banca 121 S.p.A., tra cui anche l'odierno
ricorrente, quale ex amministratore non esecutivo, a seguito di
alcuni accertamenti di vigilanza condotti dalla Consob, aventi
ad oggetto la verifica dell'idoneità delle procedure e degli
assetti organizzativi per lo svolgimento dell'attività di vendita
di prodotti finanziari complessi ( piani finanzi e prodotti
compositi).
2.In particolare il ricorrente era stato sanzionato per la
violazione: a) dell'art. 21 co. 1 lett. a) del d. Igs. n. 58/1998
per non essersi, quale intermediario, comportato con diligenza,
Ric. 2017 n. 07980 sez. 52 - ud. 12-12-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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