Sentenza Nº 09903 della Corte Suprema di Cassazione, 27-05-2020

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9903CIV
Judgement Number09903
Date27 Maggio 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23676/2012 R.G. proposto da
VERZONI DEBORAH, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla
costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Nicola Crispino, Roberta
Grondona e Roberto Pera, con domicilio eletto presso lo Studio Rodi & Partner,
in Roma, Piazza di Sant'Anastasia, n. 7;
-
ricorrente
-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per
legge;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9903 Anno 2020
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA
Data pubblicazione: 27/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- resistente -
avverso la sentenza n. 70/32/12 della Commissione Tributaria regionale della
Lombardia depositata il 13 aprile 2012
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2020 dal
Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Roberta Grondona;
udito il difensore della parte resistente, avv. Francesco Meloncelli
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle entrate, all'esito di indagini bancarie ed a seguito di invio
di questionario, emetteva avviso di accertamento nei confronti di Deborah
Verzoni, per l'anno d'imposta 2005, con il quale accertava un reddito
imponibile pari ad euro 143.896,00 e procedeva al recupero a tassazione di
maggiore IRPEF ed all'irrogazione di sanzioni.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato che la
contribuente, sebbene non dichiarasse redditi e non svolgesse attività
lavorativa, aveva effettuato operazioni di versamento sui conti correnti
bancari dalla stessa intrattenuti presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e
la Banca Popolare di Sondrio.
La contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento,
eccependo il difetto di motivazione
ex
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la
violazione degli artt. 12, commi 2 e 7, e 10, comma 1, della legge n. 212 del
2000, la violazione del divieto di presunzione cd. di secondo grado, nonché
l'assenza di elementi di fatto idonei a fondare la pretesa tributaria, in ragione
delle prove documentali, già offerte in risposta al questionario, circa la
provenienza degli importi accreditati sui conti correnti.
La Commissione provinciale adita rigettava il ricorso con sentenza che
veniva impugnata dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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