Sentenza Nº 09890 della Corte Suprema di Cassazione, 27-05-2020

CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9890CIV
Judgement Number09890
Date27 Maggio 2020
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7025/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
- ricorrente -
contro
Nava Milano s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Lamicela, Giuseppe
Francesco Lovetere e Maria Lucrezia Turco, con domicilio eletto presso
lo studio Fantozzi & Associati, sito in Roma, Barberini, 47
- con troricorrente
eiG:242420,31
-
C.
intlAIYZATAC•
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, n. 147, depositata il 17 dicembre 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2019 dal
Consigliere Paolo Catallozzi;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9890 Anno 2020
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 27/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso principale, con
assorbimento del ricorso incidentale;
uditi gli avv. Anna Collabolletta, per la ricorrente, e Giuseppe Francesco
Lovetere, per la controricorrente
FATTI DI CAUSA
1.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Liguria, depositata il 17 dicembre 2012, che - riuniti gli appelli
dalla medesima proposti - ha, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, accolto l'appello dalla medesima proposto solo
limitatamente alla pretesa conseguente ai maggiori diritti doganali
dovuti a seguito del disconoscimento del trattamento daziario
preferenziale richiesto, confermando le decisioni impugnate nella parte
in cui avevano dichiarato illegittimi gli atti impositivi impugnati in
relazione alla rettifica della dichiarazione del valore in dogana della
merce importata.
1.1. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti
impositivi l'Ufficio ha contestato sia la validità dei certificati di origine
presentati dalla contribuente in dogana, attestanti la provenienza della
merce dal Vietnam, sia la fedeltà delle dichiarazioni doganali nella parte
in cui il valore della merce indicato non teneva conto delle
royalties
pagate dalla contribuente.
2.
Il giudice di appello ha accolto il gravame dell'Ufficio solo
limitatamente alla prima contestazione, rilevando che il certificato di
origine presentato non recava le indicazioni formali richieste e
necessarie per dimostrare che il Paese di origine avesse effettivamente
eseguiti i controlli dovuti, mentre, quanto alla seconda contestazìone,
ha ritenuto che le
royalties
in oggetto non costituivano una condizione
di vendita e, in quanto tali, non assumevano rilevanza ai fini della
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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