Sentenza Nº 09807 della Corte Suprema di Cassazione, 09-04-2019

Presiding JudgeARMANO ULIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:9807CIV
Date09 Aprile 2019
Judgement Number09807
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2,c)13
2
4 ,
(
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23162/2017 R.G. proposto da
Gavazzi Roberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Tortorella e
dall'Avv. Vincenzo Bruno, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe
Ferrari, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maurilio Prioreschi;
- ricorrente -
contro
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Salvatore Trifirò, Giorgio Molteni e Paolo Zucchinali, con domicilio
eletto in Roma, piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio Trifirò &
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9807 Anno 2019
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 09/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Partners;
- controrícorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 1364/2017,
pubblicata il 20 giugno 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019
dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l'Avvocato Silvia Tortorella;
udito l'Avvocato Paolo Zucchinali;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto in data 7/11/2013 il Tribunale di Torino, in
accoglimento del ricorso proposto da Roberto Gavazzi, ingiungeva alla
Fondiaria Sai S.p.A. di pagare in favore del predetto l'importo di C
59.497,77, oltre rivalutazione e interessi. Secondo il ricorrente tale
somma era stata indebitamente trattenuta dalla società, a titolo di
ritenuta fiscale Irpef e di contribuzione previdenziale, sul maggiore
ammontare di C 174.572,77 dovuto, per l'anno 2013, in forza di
pregresse pattuizioni tra le parti; ciò sull'assunto che, risiedendo egli
in Svizzera e trattandosi di erogazione avente natura e finalità
previdenziale, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione contro le doppie
imposizioni, stipulata tra Italia e Svizzera e recepita con legge 23
dicembre 1978, n. 943, l'emolumento non era assoggettato ad
imposta in Italia, bensì nello Stato di residenza.
Fondiaria
Sai
S.p.A.
proponeva opposizione eccependo,
preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario
trattandosi di controversia involgente questione in materia fiscale e,
nel merito, la legittimità della ritenuta; sosteneva infatti che,
trattandosi di erogazione avente natura di compenso differito per
l'attività prestata come amministratore delegato in favore di essa
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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