Sentenza Nº 09770 della Corte Suprema di Cassazione, 26-05-2020

CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeTIRELLI FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9770CIV
Date26 Maggio 2020
Judgement Number09770
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7014/2017 R.G. proposto da
POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA, in persona del legale
rappresentante p.t. Andrea M. Sandulli, rappresentata e difesa dai Prof.
Avv. Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile, con domicilio eletto in Roma, via
Borgognona, n. 47;
-
ricorrente
-
contro
ALLIANZ S.P.A., in persona dei procuratori Alessandro Vitullo e Ivano Can-
Civile Sent. Sez. U Num. 9770 Anno 2020
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 26/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
tarale, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Cantoni e Domenico Viz-
zone, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cra-
tilo di Atene, n. 31;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5346/16, depositata il
9 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2019
dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Gianluca Brancadoro e Francesco Cantoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Marcello
MATERA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. L'Allianz S.p.a. convenne in giudizio la Poste Italiane S.p.a., per sen-
tirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di as-
segni di traenza non trasferibili, da essa tratti su varie banche all'ordine di
clienti per la liquidazione di sinistri.
Premesso che i predetti titoli, inviati ai beneficiari a mezzo posta, erano
stati sottratti prima di pervenire a destinazione e posti all'incasso presso gli
sportelli Bancoposta, mediante la presentazione di documenti d'identità fal-
sificati, l'attrice sostenne di aver dovuto effettuare un nuovo pagamento in
favore dei beneficiari.
Si costituì la convenuta, ed eccepì la nullità della citazione e la prescri-
zione del credito azionato, sostenendo inoltre che i propri operatori avevano
diligentemente provveduto a verificare l'integrità degli assegni, ed oppo-
nendo comunque il concorso di colpa dell'attrice, che aveva spedito i titoli
per posta ordinaria, anziché con plico assicurato; chiese infine di essere au-
torizzata a chiamare in causa le banche trattarie, affermandone la respon-
sabilità, per non avere segnalato la sottrazione degli assegni in fase di com-
pensazione, in modo da impedirne l'accredito ai portatori.
1.1. Con sentenza del 12 novembre 2015, il Tribunale di Roma accolse
la domanda, condannando la Poste Italiane al pagamento della somma di
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