Sentenza Nº 09744 della Corte Suprema di Cassazione, 11-03-2020

Presiding JudgeDIOTALLEVI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9744PEN
Judgement Number09744
Date11 Marzo 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1)
GUIDA VINCENZO n. a Napoli il 9/2/1952
2)
FIORENTINO ALBERTO n. a Napoli 1'8/2/1961
3)
MONTEFUSCO ALFREDO n. a Napoli il 16/9/1969
4)
MAGNONE FILIPPO n. a Milano il 5/5/1984
5)
MAGNONE MATTEO CAMILLO n. a Milano il 3/4/1983
avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 21/6/2017
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Anna Maria De Santis;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Domenico Seccia, che ha
concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alle posizioni degli imputati Guida,
Fiorentino e Montefusco e per il rigetto dei ricorsi di Filippo Magnone e Matteo Camillo
Magnone;
uditi i difensori, Avv.ti Guido Angelo Guella,Renato Giorgio Vitetta, Claudio Ferrazza, Silvana
Sabina Del Monaco e Angelo Colucci, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9744 Anno 2020
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
Data Udienza: 16/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava integralmente la decisione
del Gip del locale Tribunale che, in data 28/9/2016, in esito a giudizio abbreviato, aveva
dichiarato:
°Guida Vincenzo colpevole dei reati ascritti ai capi 1
(art. 132 d.Ig.vo 385/93, previa
esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 e di quella della transnazionalità); 2 ( artt. 110,
648 ter.1 cod.pen., esclusa l'aggravante della transnazionalità); 3 ( artt. 110, 644 cod.pen.); 5
(artt.110,81 cpv, 629 cod.pen., art. 7 L. 203/91), condannandolo alla pena di anni dodici, mesi
tre, gg dieci dì reclusione ed euro 8nnila di multa, con applicazione della misura di sicurezza
della libertà vigilata e declaratoria di professionalità nel reato;
°Fiorentino Alberto colpevole dei reati ascritti ai capi 1 (art. 132 d.leg.vo 385/93); 2 ( art. 648
ter.1, esclusa l'aggravante transnazionalità); 3 (artt. 110, 644 cod.pen., 7 L. 203/91; 5 ( artt.
81, 110, 629 cp, art. 7 L. 203/91), condannandolo ad anni dieci, mesi otto di reclusione ed
euro seimila di multa ed applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata ;
°Montefusco Alfredo colpevole dei delitti di cui al capo 4 ( art. 648 cod.pen., così riqualificata
l'originaria incolpazione ex art. 648 ter cod.pen); capo 5 ( artt. 81 cpv, 110, 629 cod.pen., 7 L.
203/91; capo 8 ( artt. 10,12 e 14 L. 497/74 e 7 L. 203/91), condannandolo alla pena di anni
sei di reclusione ed euro 1.733,00 di multa;
°Magnone Matteo Camillo, colpevole del delitto di ricettazione di cui al capo 7), limitatamente
alla somma di euro 77.600 (così riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 648 bis
cod.pen. e previa assoluzione dai residui addebiti), condannandolo ad anni due di reclusione ed
euro 2.200,00 di multa
°Magnone Filippo, colpevole del delitto di riciclaggio di cui al capo 6), condannandolo alla pena
di anni quattro di reclusione ed euro 10mila di multa.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo i seguenti
motivi, enunziati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ex art. 173 disp. att.
cod.proc.pen.
Guida Vincenzo e Fiorentino Alberto con l'Avv. Angelo Colucci
2.1 la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità delle dichiarazioni
rese dalla p.o. ad integrare la prova della responsabilità dei ricorrenti oltre ogni ragionevole
dubbio. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha confermato la credibilità ed
attendibilità della p.o. Giovanni De Nicolò nonostante le contraddizioni ed incongruenze
segnalate nell'atto di appello ed emergenti dalle dichiarazioni rese dapprime quale p.o. poi
quale indagato per reato connesso e che investono sia le modalità di ricezione dei due milioni
di euro per l'operazione di Via Tasso che l'esatta entità dell'importo mutuato.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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