Sentenza Nº 09743 della Corte Suprema di Cassazione, 11-03-2020

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9743PEN
Date11 Marzo 2020
Judgement Number09743
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano nei
confronti di:
Belsito Francesco, nato a Genova il 04/02/1971
Bossi Umberto, nato a Cassano Magnago il 19/09/1941
Bossi Renzo, nato a Varase il 08/09/1988
nonché da:
Belsito Francesco (sopra generalizzato)
avverso la sentenza del 23/01/2019 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta
Cocomello che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
dell'imputato Belsito e rigettarsi il ricorso del Procuratore Generale;
udito il difensore dell'imputato Belsito, avv. Angelo Alessandro Sammarco, che
ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9743 Anno 2020
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ALMA MARCO MARIA
Data Udienza: 11/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il difensore dell'imputato Bossi Umberto, avv. Domenico Mariani, che ha
concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore
Generale;
udito il difensore dell'imputato Bossi Renzo, avv. Carlo Beltrani, che ha concluso
chiedendo rigettarsi il ricorso del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23 gennaio 2019 la Corte di Appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 10 luglio
2017 ha:
-
dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di
Umberto Bossi e di Renzo Bossi in relazione ai reati loro ascritti e nei confronti di
Francesco Belsito con riferimento alle imputazioni da 1) a 85), con esclusione per
tutti delle imputazioni di cui ai capi 2), 71), 75), 79), 84) in relazione alle quali
era già stata pronunciata sentenza di assoluzione dal Tribunale di Milano e di cui
ai capi 16), 47), 48), 49), 72), in relazione alle quali era già stata dichiarata dal
Tribunale l'estinzione per prescrizione;
-
assolto Francesco Belsito in relazione ai fatti di cui ai capi 86), 87), 88),
89), 100), 101), 102), 118), 123), 124), 199) e 200), con la formula "perché il
fatto non sussiste;
-
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Belsito in
relazione ai reati a lui ascritti ai capi 103), 120), 121), 122), 135), 136), 146),
147), 148), 191), 192), 193), 194), 195), 196), 197), 198), 201), 202), 203),
204), 205), 206), 207), 208), 209), 234), 235), 239), 240), 241), 243), 244) ed
in relazione ai reati di cui ai capi 255), 256), 257), 258), 259), 260), 261), 262),
297), quanto a questi ultimi per le sole condotte realizzate fino alla data del 19
marzo 2011, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;
-
riconosciuto nei confronti del Belsito le circostanze attenuanti generiche,
ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando la pena irrogata
allo stesso in quella di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa,
con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione nel certificato
del casellario giudiziale;
-
confermato nel resto la sentenza impugnata.
In sintesi, si è proceduto per fatti di appropriazione indebita aggravata e
continuata (artt. 81 cpv., 110, 61 nn. 11 e 7, 646 cod. pen.) contestati a
Umberto Bossi (nella sua qualità di Segretario Federale della Lega Nord che
aveva preventivamente o di volta in volta autorizzato i prelevamenti ed i
pagamenti in favore di sé stesso e degli altri imputati), a Francesco Belsito
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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