Sentenza Nº 09385 della Corte Suprema di Cassazione, 21-05-2020

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9385CIV
Judgement Number09385
Date21 Maggio 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 16121-2018 proposto da:
VIGNI ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUISELLA
MARIA BARBERO, ALBERTO ANELLI e GIOVANNI ALESSANDRO
SAGRAMOSO;
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE
91 - BANCA D'ITALIA, presso lo studio dell'avvocato OLINA
CAPOLINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
DONATELLA LA LICATA, DONATO MESSINEO;
- controricorrente -
Ric. 2018 n.16121 sez. 52 - ud.14 novembre 2018
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9385 Anno 2020
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 21/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli Avvocati ALBERTO ANELLI e DONATO MESSINEO;
FATTI DI CAUSA
1.
Antonio Vigni, direttore generale della Banca Monte dei Paschi
di Siena, proponeva opposizione avverso il provvedimento
sanzionatorio n. 316593 del 28 marzo 2013, approvato con delibera
del direttorio della Banca d'Italia n. 180 del 2013, con il quale,
all'esito dell'ispezione relativa al periodo 27 settembre 2011 - 9
marzo 2012, gli erano state irrogate due sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione della normativa in materia di contenimento
dei rischi finanziari e per carenze nell'organizzazione e nei controlli
interni da parte dei componenti del Cda e del direttore generale.
2.
La Corte d'Appello di Roma nel rigettare l'opposizione,
riteneva infondata l'eccezione di tardività del deposito della memoria
difensiva da parte della Banca d'Italia, essendo stato rispettato il
termine assegnato dalla Corte medesima. Peraltro, non era
configurabile alcuna decadenza o preclusione, tenuto conto che nel
procedimento delineato dall'art. 145 TUB non esisteva alcuna norma
in tal senso.
2.1 Anche i restanti motivi, concernenti lo svolgimento della
procedura sanzionatoria, erano infondati. In primo luogo, quello
relativo al termine entro il quale doveva concludersi il procedimento,
essendo, i procedimenti sanzionatori, temporalmente soggetti solo al
termine quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva, ai sensi
dell'art. 28 della I. n. 689 del 1981. Peraltro, il termine stabilito dal
Ric. 2018 n.16121 sez. S2 - ud.14 novembre 2018
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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