Sentenza Nº 09251 della Corte Suprema di Cassazione, 20-05-2020

Presiding JudgeVIVALDI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9251CIV
Date20 Maggio 2020
Judgement Number09251
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 3525-2016 proposto da:
BANCA NAZIONALE LAVORO SPA in persona del Direttore
della Direzione Legale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio
dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e
difende;
-
ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA in persona del
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata
in ROMA,
CORSO D'ITALIA 102,
presso lo studio
2019
2209
infruttifero
in
contabilità
speciale
presso la
Sezione
provinciale
tesoreria
dello Stato
e conto
affidamento,
regolato in
conto
corrente
bancario,
relativo ad
aperture di
credito o
anticipazioni
di cassa
erogate dal
tesoriere in
qualità di
1
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9251 Anno 2020
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 20/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dell'avvocato RAFFAELLO MISASI, che la rappresenta e
difende;
D'ASCOLI
ORTOPEDIA SRL
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
impresa
bancaria
alla ASL -
oggetto del
pignoramento
- verifica
capienza
in ROMA, VIA LARGO ARRIGO VII 4, presso lo studio
R.G.N. 3525/2016
dell'avvocato ANTONIO BORRACCINO,
rappresentata e
cron.
difesa dall'avvocato NINO NIGRO;
Rep.
- controricorrenti
-
Ud.
30/]0/2019
avverso la sentenza n. 6934/2015 della CORTE D'APPELLOp
u
di ROMA, depositata il 14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l'accoglimento del motivo 4 del ricorso, rigetto per
il resto;
udito l'Avvocato CLAUDIO MENDICINO per delega;
udito l'Avvocato RAFFAELLO MISASI;
udito l'Avvocato NINO NIGRO;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Fatti di causa
In esito al giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo, promosso - seguito
della dichiarazione negativa della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.- dal
• creditore pignorante D'Ascoli Ortopedia s.r.I., che aveva agito esecutivamente
nei confronti del debitore Azienda Sanitaria della Provincia di Cosenza, il
Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n. 20028/2011, rigettava la
domanda, rilevando che, alla data 21.12.2009 di notifica del pignoramento
presso terzi, il conto corrente di tesoreria intrattenuto dalla Azienda sanitaria
con la banca-tesoriere presentava un saldo negativo, e che, avendo la banca
erogato a titolo di
"anticipazioni di cassa"
somme che erano state prelevate ed
utilizzate dall'ente pubblico, le successive rimesse effettuate a favore della
Azienda sanitaria, a valere sui conti della contabilità speciale presso le Sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato, ed impiegate a riduzione del costante saldo
negativo di conto, non consentivano di apporre il vincolo espropriativo sui
singoli versamenti destinati ad estinguere per la parte corrispondente il relativo
debito nei confronti della banca.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 14.12.2015 n. 6934,
ritenuta "indispensabile", ai fini della decisione, la produzione tardiva -
effettuata in primo grado alla udienza di precisazione delle conclusioni dalla
appellante D'Ascoli Ortopedia s.r.l. e riprodotta con l'atto di impugnazione -
degli
"estratti dei conti di tesoreria fruttifero ed infruttifero"
relativi ai
movimenti intervenuti nel periodo 21 dicembre 2009 - 9 giugno 2010,
disponeva l'ammissione "ex officio" della documentazione, ai sensi dell'art.
345, comma 3, c.p.c. (nel testo vigente, anteriore alla modifica dell'art. 54,
comma 1, lett. Ob del DL 22 giugno 2012 n. 83 conv. con mod. in legge 7
agosto 2012 n. 134), dalla quale emergeva che sul conto
"infruttifero"
(acceso
in contabilità speciale presso la Banca d'Italia - Sezione provinciale di tesoreria
dello Stato e sul quale confluivano i trasferimenti dai fondi pubblici all'Azienda
sanitaria) risultava un saldo positivo, per un ammontare ampiamente
sufficiente a soddisfare l'intero residuo importo di C 11.087,00 per accessori e
3
RG n. 3525/2016
C
. est.
ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.l. + I
Stefan
vieri
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT