Sentenza Nº 09250 della Corte Suprema di Cassazione, 20-05-2020

Presiding JudgeVIVALDI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9250CIV
Date20 Maggio 2020
Judgement Number09250
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 2802-2016 proposto da:
BANCA NAZIONALE LAVORO SPA in persona del Direttore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA
3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS,
che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
2019
contro
2208
D'ASCOLI
ORTOPEDIA SRL
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LARGO ARRIGO VII 4, presso lo studio
dell'avvocato ANTONIO BORRACCINO, rappresentata e
erogazione
di
a
nticipazioni
di cassa sul
c/c
ordinario -
d
ichiarazione
negativa
della banca
su giacenze
e rimesse
effettuate
sui c/c
speciali -
compensazione
tra debito
per
restituzione
anticipazioni
e somme
rinvenute
sui c/c
speciali -
1
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9250 Anno 2020
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 20/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
difesa dall'avvocato NINO NIGRO;
- controricorrente
nonchè contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA;
-
avverso la sentenza n.
6601/2015 della CORTE
di ROMA,
depositata il 26/11/2015;
udita
la
relazione
della
causa
svolta
nella
udienza
del
30/10/2019
dal
Consigliere
Dott.
-
intimata-
sistema
normativo
della
contabilità
pubblica
delle ASL
-
principio
della
priorità
nella
estinzione
del debibo
per
nticipazioni
- deroga
allart. 2741
D'APPELLO
pubblica
STEFANO
OLIVIERI;
.
nsussistenza.
udito il P.M. in persona del Sostituto ProcuratoreR.G.N.
2802/2016
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso percron.
l'accoglimento del motivo 4 del ricorso; rigetto perP.ep.
il resto;
udito l'Avvocato CLAUDIO MENDICINO per delega;
udito l'Avvocato NINO NIGRO;
Ud. 30/10/2019
PU
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Fatti di causa
In esito al giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo - determinato
dalla dichiarazione negativa della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - promosso
dal creditore pignorante D'Ascoli Ortopedia s.r.I., che aveva agito
esecutivamente nei confronti del debitore Azienda Sanitaria della Provincia di
Cosenza, il Tribunale Ordinario di Roma rigettava la domanda della società
creditrice, rilevando che, alla data 21.12.2009 di notifica del pignoramento
presso terzi, il
"conto di tesoreria"
intrattenuto dalla Azienda sanitaria con la
banca presentava un saldo negativo, e che, avendo la banca - gestore in
convenzione del servizio di tesoreria della ASP - erogato, a titolo di
"anticipazioni di cassa"
ex lege n. 502/1992, somme che erano state prelevate
ed utilizzate dall'ente pubblico, le successive rimesse effettuate in contabilità
speciale a favore della Azienda sanitaria, in quanto destinate a ridurre il
costante saldo negativo di conto corrente, non consentivano al creditore di
apporre il vincolo espropriativo sui singoli versamenti, in quanto destinati a
ripristinare la provvista e ad estinguere, per la parte corrispondente, il relativo
debito nei confronti della banca.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 26.11.2015 n. 6601,
ritenuta "indispensabile" ai fini della decisione la produzione tardiva -
effettuata dalla appellante D'Ascoli Ortopedia s.r.l. - degli
"estratti dei conti di
tesoreria fruttifero ed infruttifero"
relativi alla
"contabilità speciale"
della ASP
nel periodo 21 dicembre 2009 - 9 giugno 2010, disponeva l'ammissione "ex
officio" della documentazione, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo
vigente, anteriore alla modifica dell'art. 54, comma 1, lett. Ob del DL 22 giugno
2012 n. 83 conv. con mod. in legge 7 agosto 2012 n. 134), dalla quale
emergeva che sul conto
"infruttifero",
acceso in contabilità speciale presso la
Banca d'Italia - Sezione provinciale di tesoreria dello Stato (e sul quale
confluivano i trasferimenti dai fondi pubblici effettuati a favore dell'Azienda
sanitaria), si era registrato un saldo positivo di oltre 11 milioni di Euro, tale da
ricomprendere per intero l'importo di C 9.768,00 pari al credito azionato con il
3
RG n. 2802/2016
ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.l. + I
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT